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Assenze: dopo malattia è possibile usufruire di congedo biennale per assistenza al disabile

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Un anno difficile per le assenze del personale scolastico. Seppure non sia molto chiaro il motivo dell’assenza, rispondiamo al quesito del nostro lettore.

Sono in servizio dal 4 Ottobre 1989 sono un collaboratore scolastico in malattia d’ufficio causa pandemia dal 28/09 2020 e alla fine del mese di Marzo per superamento del calcolo dei 270 giorni mi mettono in decurtazione stipendiale. Volevo sapere se posso passare dalla malattia d’ufficio al congedo biennale per mio figlio. Grazie distinti saluti.

di Giovanni Calandrino – la risposta è positiva. Alla chiusura del periodo di malattia assegnata d’ufficio, può tranquillamente avanzare richiesta di congedo per assistenza disabile ai sensi della L. 104/92.

La norma dispone una durata del congedo pari a non più di 24 mesi complessivi, che possono essere fruiti in modalità continuativa o frazionata.

LA NORMATIVA

L’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato la disciplina del congedo straordinario contenuta nell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. L’attuale disciplina del congedo è pertanto contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies del menzionato art. 42. Sono inoltre da prendere in considerazioni diverse circolari INPS e della Funzione Pubblica, nonché gli Interpelli del Ministero del Lavoro di cui si riporteranno le parti principali che interessano specifici aspetti del congedo.

Il comma 5 del novellato d.lgs. n. 151 del 2001stabilisce che:

Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

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