Assenza visita fiscale domiciliare, valutazione giustificazione spetta al datore di lavoro

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Il decreto legge n. 75 del 27 maggio 2017 ha introdotto importanti novità in materia di  visite fiscali, in primis quella relativa alla costituzione del Polo unico gestito dall’Inps.  

Abbiamo parlato delle principali novità in “Visite fiscali, quali sono le novità: dalla reperibilità alle certificazioni. Scheda gratuita

L’Inps, al fine di illustrare le disposizioni del succitato decreto, ha pubblicato tre diversi messaggi: n. 3265 del 9 agosto 2017; n. 3384 del 31 agosto 2017; n. 4282 del 31 ottobre 2017.

Nel messaggio del 31 ottobre si affronta la problematica di un lavoratore assente alla visita domiciliare e poi convocato per quella ambulatoriale.

A chi spetta chiedere la giustificazione dell’assenza alla visita domiciliare?

L’Inps precisa, innanzitutto,  che il medico deve sempre effettuare la convocazione  a visita ambulatoriale sia nel caso in cui la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia nel caso in cui la visita sia stata disposta d’ufficio dall’Istituto medesimo.

Dopo la suddetta precisazione, si afferma che, ai sensi dell’articolo 55 septies – comma 5 bis – del D.lgs. 165/2001, il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Istituto sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.

Nello specifico, come chiarito nel messaggio 3384:

a) è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblico impiego;

b) è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.

Nel corso della visita ambulatoriale, in conclusione:

  • se il lavoratore produce una giustificazione di tipo amministrativo, la valutazione della stessa spetterà all’amministrazione di competenza (nel nostro caso la scuola);
  • se il lavoratore produce una giustificazione di tipo sanitario, la valutazione della stessa spetterà al suddetto ufficio medico legale dell’Inps;
  • se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, ma provvede a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico, registrando l’assenza del lavoratore alla visita  ambulatoriale.

Messaggio Inps

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