Assenza per quarantena docente e ATA con contratto Covid: non vale per il conteggio dei 30 giorni di malattia

Assenza per Covid: sia essa quarantena o isolamento per contact tracing. Il periodo trascorso lontano da scuola per questo motivo non incide sul conteggio dei giorni di malattia. Una precisazione importante, soprattutto per il personale docente e ATA assunto con contratto cosiddetto “Covid” fino al 30 dicembre 2021, ossia una supplenza temporanea.
Assenza per malattia supplenza temporanea (max ultimo giorno di lezione)
la norma è disciplinata dall’art. 19 del CCNL comma 10 “Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.”
Quindi il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio).
Periodi di assenza per quarantena
La quarantena non rientra nel numero dei giorni per malattia.
Lo spiega la UIL Scuola nella scheda aggiornata al 6 novembre 2021 sulla gestione dell’emergenza Covid
“Fino alla fine dello stato di emergenza il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo del
mantenimento del posto in caso di malattia e di conseguenza l’assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 87 comma 1 del decreto-Legge n. 18/2020 modificato dall’art. 26 comma 1-quinquies, lettera a del decreto-Legge n. 104/20).
Per cui, il personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) che si dovesse assentare per:
• Attesa dell’esito del tampone: Quarantena per assenza dal lavoro nei giorni di attesa dell’esito di un tampone per accertare l’eventuale positività da SARS-CoV-2.
• Contact tracing: Quarantena per assenza dal lavoro perché individuato come contatto diretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie.
Positività con sintomi e senza sintomi: Quarantena per assenza dal lavoro perché persona asintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2 o perché persona sintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2.
• Contatto stretto: convivente con persona positiva: Quarantena per assenza dal lavoro perché persona convivente di un caso risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2.
è pienamente garantito in quanto tutto il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è interamente retribuito, escluso dalla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza ed è altresì esclusa la
possibilità da parte della scuola di richiedere la visita fiscale.
In più di un’occasione la UIL Scuola aveva messo in evidenza come la prima stesura del provvedimento non prevedesse per il lavoratore la totale garanzia del periodo di assenza. Infatti, solo successivamente, con la legge 104/20, è stato specificato che l’assenza, oltre ad essere
interamente retribuita, non è considerata nel periodo di comporto di assenza per malattia.
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