Assenza per gravi patologie, congedo genitori e violenza di genere: cosa prevede il CCNL 2019/21 per i dirigenti

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Il nuovo CCNL 2019/21 per i dirigenti scolastici prevede alcune misure in caso di assenza per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, congedo per i genitori e per donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione.

Patologie gravi (art.12)

Nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come l’emodialisi e la chemioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché le assenze necessarie per eseguire queste terapie, non vengono conteggiati ai fini del periodo di comporto. Durante queste giornate, il dirigente ha diritto al trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 10, lett. a) del CCNL 8/07/2019.

La presenza di patologie gravi che richiedono terapie salvavita deve essere certificata dalle strutture medico-legali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati. In alcuni casi, possono attestare queste patologie anche le strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

Le assenze dovute agli effetti collaterali delle terapie salvavita, che causano incapacità lavorativa, sono incluse nella disciplina delle assenze per malattia. Questi giorni devono essere certificati dalla struttura medica dove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

La procedura per il riconoscimento della patologia grave viene attivata dall’interessato. Le disposizioni riguardanti le assenze per le terapie salvavita decorrono dalla data del riconoscimento della patologia.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assenze per terapie salvavita intervenute dopo la data di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale.

Il presente articolo abroga l’art. 22 del CCNL 8/07/2019. In riferimento all’art. 13 sulle assenze per malattia dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita, le parti concordano che le assenze dovute a ricovero domiciliare certificato dall’ASL o da altra struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, così come i casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o al day-hospital.

Congedi dei genitori (art.14)

Ai dirigenti si applicano le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità stabilite dal d.lgs. n. 151/2001, con specifiche aggiunte nel presente articolo.

Durante i periodi di congedo per maternità e paternità previsti dagli artt. 16, 17, 27-bis e 28 del d.lgs. n. 151/2001, lavoratrici e lavoratori hanno diritto all’intera retribuzione mensile fissa, inclusa la retribuzione di posizione e, quando valutabile, quella di risultato.

Per ciascun figlio, nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, i primi trenta giorni di assenza, cumulativi tra madre e padre e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, contano ai fini dell’anzianità di servizio e sono interamente retribuiti come indicato nel comma 2.

Dopo il congedo per maternità o paternità, fino al compimento del terzo anno del bambino, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001, a madre e padre spettano trenta giorni di assenza retribuita all’anno, cumulativi tra entrambi, secondo le modalità del comma 3.

I periodi di assenza continuativa dei commi 3 e 4 includono eventuali giorni festivi. In caso di fruizione frazionata, il computo si applica se i periodi non sono intervallati dal ritorno al lavoro.

Per fruire dei periodi di astensione dal lavoro, anche frazionati, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono comunicare la durata all’ufficio di appartenenza cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione. La comunicazione può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento o strumenti telematici idonei.

In casi particolari e comprovati che rendono impossibile rispettare il termine di cui al comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio dell’astensione.

Il dirigente rientrato in servizio dopo il congedo parentale è soggetto alle disposizioni dell’art. 56 del d.lgs. n. 151/2001. Il presente articolo abroga l’art. 17 del CCNL 8/07/2019.

Donne vittime di violenza (art.15)

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati secondo l’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di 90 giorni lavorativi. Questo periodo di congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco di tre anni a partire dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro per usufruire del congedo. La richiesta deve essere accompagnata dalla certificazione del percorso di protezione e deve essere fatta con un preavviso di almeno sette giorni di calendario, specificando inizio e fine del periodo di congedo.

Il trattamento economico previsto per la lavoratrice in congedo è lo stesso previsto per il congedo di maternità, secondo la normativa vigente.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile per il calcolo della tredicesima mensilità.

La lavoratrice vittima di violenza di genere può richiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica in un comune diverso da quello di residenza, oppure, se la violenza è avvenuta sul luogo di lavoro, nello stesso comune. La richiesta deve essere comunicata all’amministrazione di appartenenza, che dispone il trasferimento entro quindici giorni, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e compatibilmente con la disponibilità di posti vacanti corrispondenti al livello di inquadramento giuridico della dipendente.

I congedi per le vittime di violenza di genere possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un ulteriore periodo di trenta giorni. Le amministrazioni, compatibilmente con le esigenze di servizio, favoriscono la concessione di tale aspettativa anche derogando alle norme sul cumulo delle aspettative. L’articolo presente abroga l’art. 16 del CCNL 8/07/2019.

Il testo del CCNL 2019/21 per i Dirigenti Scolastici

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