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Assenza per grave patologia ed esenzione visita fiscale: a chi spetta la certificazione

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Assenza per grave patologia nel comparto scuola: chi può fare il certificato medico che esonera dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale?

Una docente ci ha scritto chiedendo:

“Chi fa il certificato di grave patologia?”
Rispondiamo facendo chiarezza su assenza per gravi patologie nel comparto scuola ed esonero dalla reperibilità alla visita fiscale.

Malattia docenti: le assenze per patologie gravi quali sono?

Il riferimento legislativo per la disciplina delle assenze per gravi patologie del personale della scuola si trova al comma 9, dell’art. 17 del CCNL che riporta espressamente che “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Ne consegue che  per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

A differenza di altri contratti collettivi (si veda quello del Comparto Ministeri), il CCNL Scuola non elenca in modo tassativo le fattispecie qualificabili come patologie gravi. Per evitare il rischio di un’eccessiva discrezione del datore di lavoro in danno al diritto alla salute dei dipendenti, la normativa prevede che, se viene presentata certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta come tale dalla autorità sanitaria pubblica competente, il Dirigente scolastico non può che prenderne atto. Ed eccoci al punto del quesito: chi certifica la patologia grave?

Assenza per patologia grave ed esonero visita fiscale: quale documentazione e chi la certifica?

I suddetti periodi danno anche diritto ad esonero dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità (9,00-13,00 e 15-18,00), così come stabilito dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, nonché dalla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

In altre parole non si rischia la visita fiscale né la cd trattenuta “Brunetta”.

Come accennato sopra, e come si può leggere anche nella circolare n. 3059/2013 dell’ATP di Bari, in assenza di un elenco tassativo delle malattie definibili come “gravi patologie”, la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma va accertata e certificata dalla competente ASL. La stessa circolare aggiunge però che la certificazione può essere fatta anche dal medico curante o da uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL. Proprio questo aspetto resta meritevole di maggiore approfondimento normativo. Che la materia non sia del tutto chiara è confermato dal numero di sentenze in merito alla certificazione delle gravi patologie nel settore pubblico, e in particolare in quello scolastico.

Affinché il dipendente possa usufruire dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), concludendo, non è ad ogni modo sufficiente che sia riconosciuta la patologia definita grave, ma è richiesta anche la necessità di terapie salvavita, ovviamente relative alla medesima patologia. Il tutto dovrà risultare in maniera inequivocabile dalla certificazione medica (senza possibilità di opporre giustificazioni legate alla privacy per la mancata specifica di tali dati).

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