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Docente o ATA assente a causa del maltempo, come giustificare

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Per quanto riguarda l’assenza dal servizio per causa di forza maggiore da implicare a eventi atmosferici, nel CCNL vigente non sono previste delle clausole che trattino, in modo diretto e esaustivo, gli effetti derivanti dall’assenza del dipendente.

L’ARAN ha definito la nozione di “forza maggiore” come un evento non imputabile né ai lavoratori né al datore di lavoro.

Chiarisce, inoltre, che il dipendente che per cause di forza maggiore non riuscisse a presentarsi in servizio non sarà in alcun modo sanzionabile sul piano disciplinare, purché lo stesso abbia comunicato, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali in materia e secondo i principi di correttezza e buona fede, l’assenza e le motivazione della stessa.

Come deve, però, essere gestito dalla scuola l’assenza di un dipendente che non possa presentarsi in servizio a causa di “eventi atmosferici naturali” che non gli permettano di raggiungere la scuola?

La stessa ARAN, alla luce della giurisprudenza corrente e delle prassi amministrative già formatesi sullo specifico tema negli anni, ha risposto più volte al presente quesito specificando che il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione per i periodi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa (Cass. Sez. Lavoro n. 481 del 1984).

Al fine di salvaguardare la retribuzione del lavoratore pone, però, come possibile “soluzione”, che l’amministrazione, su richiesta del lavoratore, possa imputare l’assenza ai diversi istituti previsti dalla contrattazione collettiva:

  • Permessi personali retribuiti
  • Ferie

Per tale motivo l’amministrazione potrebbe anche concordare, con il lavoratore interessato, l’eventuale recupero delle ore non lavorate.

Ma cosa accade se in presenza di eventi atmosferici che si prospettano come eventi “causa di forza maggiore” una parte del personale riesca a recarsi sul posto di lavoro?

Nel caso questi non effettuino la totale copertura dell’orario di servizio potranno recuperare soltanto con il permesso retribuito.

Se questi, invece, non potessero (o non volessero) utilizzare questo tipo di permesso, sono obbligati a recuperare il debito orario accumulato nei confronti della pubblica amministrazione come normalmente accade per i permessi retribuiti.

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