Assenza docenti e ATA per vaccino Covid è giustificata: permessi visita specialistica senza decurtazione, malattia in caso di postumi

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Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale anti Covid per il personale scolastico. L’estensione dell’obbligo – già in vigore per il personale sanitario – al personale docente, ATA, dirigente delle istituzioni scolastiche è stato introdotto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172. Il personale per sottoporsi alla vaccinazione può usufruire del permesso per visita specialistica.

L’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l’obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

L’obbligo – come specificato dalla circolare ministeriale 1889 – comprende “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”.

Permessi per vaccinazione

Docenti e ATA che devono assentarsi dal servizio per sottoporsi alla somministrazione del vaccino, possono usufruire dei permessi per visita specialistica senza alcuna decurtazione stipendiale.

A prevederlo è l’articolo 31, comma 5, del dl 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69:

L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche
per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata.

La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

In caso di postumi del vaccino, il personale scolastico può assentarsi dal lavoro. L’assenza è giustificata come malattia ordinaria.

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