Assenza docenti e ATA per vaccino contro COVID 19 è sempre giustificata, qualunque sia la dose. Quando vale per antinfluenzale
Per il personale scolastico che deve assentarsi dal servizio per sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro Covid 19, il permesso era già previso dall’anno scolastico 2020/21, all’inizio della campagna vaccinale.
A prevederlo è l’articolo 31, comma 5, del dl 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69:
“L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata.
La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.”
Il permesso riguarda qualsiasi dose richiesta. Nell’anno scolastico 2022/23 cioè si può usufruire di questi giorni di permesso per ognuna delle vaccinazioni che il personale vuole eseguire, se necessari.
In caso di postumi del vaccino, il personale scolastico può assentarsi dal lavoro ma l’assenza va giustificata come malattia ordinaria.
Indicazioni delle regioni/province
In alcune regioni/province vi sono indicazioni specifiche per la vaccinazione. Alcune prevedono la possibilità di richiedere anche la vaccinazione antinfluenzale in concomitanza con la somministrazione per le terze e quarte dosi del nuovo vaccino bivalente anti Covid-19 aggiornato alle varianti Omicron BA.4-5.
Il permesso di cui sopra però è valido per la vaccinazione contro Covid 19. Quindi il giorno può essere eventualmente utilizzato per la vaccinazione antinfluenzale solo se concomitante, non se a sé stante.
Vaccinazione anti Covid e antinfluenzale: le indicazioni dell’ATS della Val Padana