Assemblee sindacali, chi può indirle. Scaduta deroga 2016-18
Il Miur, con nota n. 8566 del 18 marzo 2019, ha fornito indicazioni in merito alle sigle sindacali che possono indire assemblee orario di servizio.
Chi può indire le assemblee in orario di servizio
L’articolo 4, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017, indica i soggetti che possono indire assemblee riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi:
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa.
I dirigenti sindacali, di cui al richiamato articolo 3, sono:
b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998;
d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 7 agosto 1998;
e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.
Quella sopra elencata è la regola generale, relativamente alla quale è stato prevista una deroga per il triennio 2016-18.
Deroga
La deroga è prevista dall’articolo 39, comma 2, del medesimo CCNQ del 4 dicembre 2017, secondo cui “Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4,5 e 6 (4 – Diritto di assemblea – 5 – Diritto di affissione – 6- Locali” “.
Le organizzazioni presenti alle trattative nazionali, che in via eccezionale possono godere dei diritti di Assemblea, Affissione e Locali, secondo quanto previsto dal suddetto articolo 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono quelle sigle sindacali che, non avendo proceduto ad una nuova aggregazione (mediante fusione) cui imputare le deleghe delle quali erano titolari, hanno raggiunto il 5% in almeno uno dei comparti o aree preesistenti.
La deroga, dunque, è valsa per il triennio 2016/18 ed è stata posta in essere in seguito alla riduzione dei comparti di contrattazione.
Dal 1° gennaio 2019, la deroga non è più applicabile.
Aran
La questione è stata affrontata anche dall’Aran, come si cita nella summenzionata nota e come riferito dalla nostra redazione in Assemblee sindacali: chi può indirle? Chiarimento dell’Aran