Assegno unico, quando l’altro genitore può modificare la domanda?

Ecco quando è possibile modificare la domanda di assegno unico presentata dall’altro genitore.
Anche se ormai l’assegno unico è in vigore da due mesi continuano dubbi e perplessità da parte di molti nostri lettori. Rispondiamo, oggi, ad una lettrice che, per conto del marito, ci chiede:
Buongiorno, in fase di separazione con la sua ex compagna, il mio attuale marito aveva rinunciato agli assegni familiari. Ora, la sua ex compagna ha fatto richiesta al 100% per l’ assegno unico, escludendo l’ altro genitore e dichiarando che quest’ultimo vi rinunciava (in realtà non è stato nemmeno informato in fase di richiesta)
È corretto agire così? O mio marito può richiedere all’ INPS di percepire il 50% dell’ assegno unico, essendo esso “la somma del vecchio assegno familiare e delle detrazioni in busta paga”?
Grazie per l’attenzione
Cordiali saluti
Assegno unico e domanda modificata
La risposta alla sua domanda è “dipende”. Se non c’è un provvedimento del Giudice che stanzia i contributi statali per i figli soltanto alla mamma e se suo marito non ha sottoscritto con l’ex compagna un accordo privato per l’assegnazione in via esclusiva degli assegni al nucleo familiare, la domanda può essere modificata. Se invece esiste provvedimento del Giudice o accordo privato sottoscritto non potrà procedere alla modifica.
Per farlo deve entrare con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) sul sito dell’INPS alla pagina dedicata all’assegno unico. Lì scegliere di modificare la domanda presentata dall’altro genitore (ci risale facilmente perchè l’ex compagna nella compilazione deve aver indicato il codice fiscale di suo marito) e scegliere la ripartizione del beneficio al 50%. Dovrà indicare anche il metodo di pagamento scelto per l’accredito.
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