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Assegno unico per famiglie con figli a carico: quale genitore presenta domanda?

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Quale dei due genitori presenta la domanda di assegno unico per i figli?

Come accade per gli assegni al nucleo familiare, anche per l’assegno unico la domanda presentata può essere solo una. In presenza di più domande per lo stesso figlio, infatti, solo una sarà liquidata. Ma quale dei due genitori può procedere alla presentazione della domanda? Cosa accade ai genitori separati, divorziati, non sposati o non conviventi? Cerchiamo di rispondere a questi interrogativi interpretando il messaggio INPS 4748 del 31 dicembre 2021 in cui l’istituto fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda del nuovo sostegno per i figli a carico.

Assegno unico, quale genitore?

A presentare domanda può essere uno qualsiasi dei due genitori. Anche se non convive con il figlio. In ogni caso, quindi, a presentare la domanda del beneficio potranno essere o la mamma o il papà, sia che siano sposati e conviventi, sia che siano divorziati, separati o non sposati tra loro. Il diritto alla prestazione, infatti, rimane in capo ad entrambi i genitori anche se la domanda può essere presentata (e pagata) una sola volta.

A differenza dell’assegno al nucleo familiare per il quale era possibile scegliere il genitore con reddito minore (in caso di separati, divorziati e non sposati) per avere un importo più alto del beneficio, con l’assegno unico, qualunque dei due presenti la domanda l’importo resta invariato e a breve andremo a vedere il perché.

La domanda di assegno può essere presentata anche da un affidatario o dal tutore nell’interesse del minore. In caso di figli maggiorenni la domanda può essere presentata anche dal figlio per sé stesso.

L’ISEE di riferimento, indipendentemente da chi presenta la domanda, in presenza di figli minorenni,  dovrà essere l’ISEE MINORENNI del nucleo familiare del figlio beneficiario. In caso di genitori separati, divorziati o non sposati e non conviventi, quindi, si dovrà tenere conto del nucleo familiare del figlio e non di quello del genitore richiedente (se a presentare domanda è, ad esempio, il genitore non convivente).

Per i figli maggiorenni, il riferimento ISEE, invece, è quello dell’ISEE ordinario corrente.

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