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Assegno unico figli maggiorenni: quando si può richiedere?

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Assegno unico per i figli anche per i maggiorenni ma solo se rispettano alcuni requisiti. Vediamo cosa è richiesto per i ragazzi con età tra i 18 ed i 21 anni.

Al via, ormai da qualche giorno, le domande per richiedere l’assegno unico per i figli che, a differenza dell’assegno al nucleo familiare, non è riconosciuto solo per i figli minorenni ma anche per i figli che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni.

Nel messaggio 4748 del 31 dicembre 2021 l’INPS chiarisce alcuni punti della nuova misura spiegando, anche, quando l’assegno spetta ai figli maggiorenni e con età entro i 21 anni.

Assegno unico per figli maggiorenni

Come dicevamo il sostegno alla genitorialità viene ampliato comprendendo tra i beneficiari anche i figli a carico fino al compimento dei 21 anni. Per i figli maggiorenni, però, il beneficio non è scontato e di diritto come accade per i minorenni. E’ necessario, infatti, che il ragazzo sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, di alcuni requisiti.

Il figlio maggiorenne per rientrare nella platea dei beneficiari dell’assegno unico, non basta che sia a carico ma deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • deve frequentare un corso di formazione scolastica, professionale o essere iscritto ad un corso di laurea;
  • deve svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa ed avere un reddito inferiore a 8mila euro al mese
  • deve essere registrato come disoccupato e trovarsi, quindi, nella condizione di cercare lavoro presso un centro per l’impiego
  • deve svolgere servizio civile universale.

Si ricorda, inoltre, che il figlio maggiorenne  può presentare anche egli stesso domanda di assegno unico al posto dei suoi genitori. Nel messaggio INPS, infatti, si legge che: “Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.”.

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