Assegno unico e ripartizione dei pagamenti: come procedere?
Le istruzioni dell’INPS forniscono importanti chiarimenti sulla ripartizione dell’assegno unico tra i genitori.
La grossa novità portata dall’assegno unico per i figli a carico è la modalità di erogazione. Mentre con l’assegno al nucleo familiare l’intera cifra spettante veniva pagata, in busta paga, al solo richiedente, l’assegno unico permette di scegliere se a riceverlo sarà in misura intera il richiedente o se deve essere ripartito in pari misura ad entrambi i genitori.
E questo sicuramente porta un beneficio soprattutto in caso di genitori separati, divorziati o non conviventi visto che potranno beneficiare entrambi della misura.
Erogazione assegno unico
In sede di presentazione della domanda il genitore richiedente può scegliere tra tre diverse. La prima opzione prevede il pagamento al 100% al genitore richiedente:
“In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.
Questa Scelta può essere effettuata sia per di genitori sposati che per quelli divorziati o separati a patto che siano d’accordo tra di loro che l’importo venga erogato solo al genitore richiedente. In alternativa il pagamento è ripartito in egual misura.
Se si sceglie, invece, il pagamento dell’assegno in egual misura si dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:
- “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
- “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
La regola generale vuole che in caso di affido esclusivo del minore ad uno solo dei due genitori l’assegno vada al 100% al genitore affidatario e che in caso di affido congiunto, invece, venga ripartito in misura del 50% ognuno.
Qualsiasi sia la scelta effettuata, però, dal genitore richiedente, il secondo genitore, in qualsiasi momento può modificarla accedendo alla domanda con le sue credenziali (modifica domanda già presentata) e optando per il pagamento ripartito.
Il secondo genitore, quindi, anche se non ha presentato la domanda può in ogni caso andare a modificare le modalità di ripartizione dell’assegno. Questo per fare in modo che non sia solo un genitore a decidere e che nel caso non vi sia accordo nell’erogazione al solo richiedente anche l’altro genitore possa agire sulla stessa domanda destinandosi il 50% dell’importo spettante.
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