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Assegno unico e ISEE genitori divorziati: i chiarimenti

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Isee

Assegno unico: sciogliamo qualche dubbio sull’ISEE del separati e divorziati e sulla richiesta del nuovo beneficio.

A breve sarà possibile presentare la domanda per l’assegno unico destinato alle famiglie con figli a carico. E proprio per questo motivo nascono molti dubbi, non essendo chiarissima la normativa che regola l’ISEE per le famiglie”non tradizionali” in cui sono presenti genitori separati o divorziati.

Rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che ci scrive:

Buongiorno,
ho trovato molto interessante il vostro articolo (https://www.orizzontescuola.it/assegno-unico-genitori-separati-il-padre-rientra-nellisee-minorenni/) ma vorrei sottoporre la mia situazione per poter chiarire alcuni punti.
Sono separato consensualmente dal 2017 e divorziato dal 2021. Le nostre tre figlie sono in carico fiscalmente a me, hanno residenza con me e la ex moglie non versa assegni di mantenimento (ne io a lei).
Tutto questo è stato deciso consensualmente da me e dalla mia ex moglie (che è libera professionista e lavora).
 Da quello che ho capito, l’isee che devo presentare per l’assegno unico è quello minorenni, inserirò quindi anche i redditi della mamma, giusto?
 La domanda per l’assegno unico invece la farò solo io indicando che il pagamento dovrà essere suddiviso al 50% sui due conti?
 Cosa succede se la ex moglie, per qualsiasi motivo, si dovesse rifiutare di fornire i dati dei suoi redditi o li fornisse sbagliati?
 Vi ringrazio moltissimo se riusciste a chiarire questi miei dubbi, è da molto che tento di informarmi in autonomia ma non sono mai riuscito a trovare delle risposte.

Assegno unico e ISEE

Il genitore separato o divorziato che ha residenza diversa dai figli non viene attratto come componente aggiuntiva ai fini ISEE e pertanto i suoi redditi non devono essere indicati nella DSU.

Nella presentazione dell’ISEE dovrà essere barrata la seconda casella del Modulo MB2, quadro C, ovvero quella corrispondente alla dicitura “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”  In caso di divorzio andrà barrata anche la prima casella del Modulo MB2 del quadro D che attesta l’esistenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (la di divorzio).

Il genitore non convivente, infatti, viene attratto nel nucleo familiare del figlio come componente aggiuntiva solo in alcuni casi (non è coniugato con altra persona o non ha figli con altra persona) se non risulta coniugato con l’altro genitore.

Nel suo caso, essendoci una sentenza di divorzio i redditi della mamma non vanno inseriti nell’ISEE, anche se non sono presenti assegni di mantenimento per i figli poichè è, in ogni caso, presente un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non deve preoccuparsi, quindi, del fatto che la mamma possa rifiutare di fornire i dati della sua situazione reddituali poichè per i divorziati la cosa è ininfluente (così come per i separati).

La domanda dell’assegno unico, se presentata da lei, dovrà indicare i dati dell’altro genitore che poi dovrà sottoscrivere la sua domanda. In sede di domanda potete decidere se a fruire dell’assegno sarete entrambi al 50% o sarà solo lei al 100% e la decisione dovrà essere validata dalla sua ex moglie. In mancanza della validazione l’assegno verrà, in ogni caso, erogato solo a lei nella misura del 50%.

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