Assegno unico dal 1° luglio: è compatibile con il reddito di cittadinanza
Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno unico (temporaneo) su base mensile. La misura è contenuta nel decreto legge 8 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno.
L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza.
Il beneficio di cui all’articolo 1 – si legge nel testo in GU – è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Assegno unico figli dal 1° luglio: tabella importi, requisiti. Domanda telematica all’Inps
La domanda andrà presentata in modalità telematica all’Inps o presso gli istituti di patronato. Le modalità saranno indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.
Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.