Assegno ordinario di invalidità: perché non spetta al docente delle scuola pubblica?
Ecco spiegato il motivo perchè non sempre al dipendente pubblico viene riconosciuto il diritto a chiedere l’assegno ordinario di invalidità.
La normativa previdenziale italiana è molto farraginosa e non sempre è di facile comprensione. Come nel caso dell’assegno ordinario di invalidità che, nella maggior parte dei casi non spetta ai dipendenti del pubblico impiego. Cerchiamo di capire perchè rispondendo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buongiorno. Sono una docente di scuola primaria con invalidità al 75%. Prima di insegnare, ho lavorato nel settore privato per 5 anni e 7 mesi dal 1991 al 1996. Vorrei sapere se posso usufruire dell’assegno ordinario di invalidità. In caso negativo, gradirei una spiegazione. Grazie
Cordialmente
Assegno ordinario di invalidità, perché non spetta?
L’assegno ordinario di invalidità è destinata ai lavoratori iscritti all’AGO, ovvero lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi e parasubordinati. Rientrano nel diritto anche alcune gestioni sostitutive dell’AGO, ma non vi rientrano i lavoratori del settore pubblico, per i quali spettano altre forme di tutela.
Nella circolare INPS 262 del 3 dicembre 1984 l’istituto chiarisce che ha diritto all’assegno “L’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti riconosciuti invalido ha diritto all’assegno ordinario di invalidita’ a condizione che:
- a) siano trascorsi non meno di 5 anni dalla data di inizio dell’assicurazione;
- b) risultino complessivamente versati, accreditati o dovuti in suo favore almeno 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali ovvero 1350 contributi agricoli giornalieri;
- c) risultino versati, accreditati o dovuti in suo favore nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 36 contributi mensili ovvero 156 contributi settimanali ovvero 810 contributi agricoli giornalieri .”.
Pur essendo lei iscritta all’AGO da più di 5 anni, avendo lavorato nel settore priva per oltre 5 anni dal 1991, non può soddisfare l’ultimo requisito: non ha versato nell’AGO i 3 anni di contributi nel quinquennio che precede la domanda. Lei, infatti, da quando lavora per la scuola pubblica versa i suoi contributi nell’ex INPDAP e non nella AGO (dove versano i propri contributi i lavoratori dipendenti del settore privato). Di fatto, quindi, non è in possesso del requisito contributivo richiesto dalla misura.
Assegno ordinario, il 67% di invalidità non basta
Va chiarito, a tal proposito, anche un altro punto. Non spetta automaticamente con una determinata percentuale di invalidità l’assegno ordinario. Nella stessa circolare sopra citata, infatti, l’INPS chiarisce che il requisito sanitario per avere diritto alla prestazione è diverso da quello richiesto per il riconoscimento dell’invalidità civile. Mentre per l’invalidità civile si prende in considerazione la perdita di capacità lavorativa generale, per l’assegno ordinario di invalidità è presa in considerazione quella specifica, riferita, quindi, alle proprie mansioni ed attitudini.
Di fatto, quindi, ad un invalido con il 70% di percentuale potrebbe essere riconosciuto mentre ad un altro con l’80% potrebbe non spettare. Dipende dalla patologia e dal lavoro svolto. Questo lo specifichiamo per completezza di informazione anche se nel suo caso l’assegno ordinario non spetta per i motivi esposti nel paragrafo precedente.
Per approfondimento invitiamo alla lettura dell’articolo: Assegno ordinario di invalidità, perchè alcuni dipendenti pubblici lo hanno?
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