Assegno ordinario di invalidità, perchè alcuni dipendenti pubblici lo hanno?

In quali casi l’assegno ordinario di invalidità può essere stato riconosciuto ad un dipendente della pubblica amministrazione?
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale riconosciuta a chi ha avuto una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a due terzi. Possono richiederlo sia i lavoratori del settore privato che quelli autonomi ma ne sono esclusi i dipendenti del pubblico impiego. Rispondiamo, proprio su quest’ultima questione, ad una lettrice che ci chiede:
Buongiorno, sono una docente della scuola primaria con invalidità certificata al 70%. Ho presentato domanda di assegno ordinario di invalidità ma l’hanno respinta. Mi hanno spiegato che ai dipendenti pubblici non spetta. Ma allora perché una mia collega lo prende?
Assegno ordinario di invalidità al dipendente pubblico
L’assegno ordinario di invalidità richiede l’aver versato almeno 5 anni di contributi di cui, almeno 3 anni, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda. Per i dipendenti pubblici l’accesso non è consentito non tanto perché lavorano nel pubblico impiego ma perché hanno i contributi versati nella ex Inpdap che non prevede questo beneficio.
Di fatto, quindi, può capitare che un dipendente pubblico abbia diritto all’assegno ordinario di invalidità ma solo nei seguenti casi:
- il dipendente pubblico versa contributi da lavoro autonomo che gli permettono la presentazione della domanda
- il dipendente pubblico ha anche contributi versati nel Fondo Pensione dipendenti privati che gli permettono l’accesso al beneficio.
Poniamo il caso, ad esempio, che la sua collega sia invalida da anni e che prima di approdare al pubblico impiego abbia lavorato nel settore privato o come lavoratrice autonoma. Avrebbe potuto richiedere l’assegno ordinario di invalidità che, poi, non decade anche se si viene assunti nel pubblico impiego in quanto poggia il suo diritto sui contributi versati nella cassa dei dipendenti privati è nella Gestione Separata.
La normativa, infatti, non esclude a priori il dipendente pubblico dalla fruizione dell’assegno ordinario di invalidità ma limita l’accesso ai solo iscritti al FPLD (che si riferisce ai lavoratori del settore pubblico) e agli iscritti alla Gestione Separata, se un lavoratore del pubblico impiego ha contributi versati nel FPLD che gli permettono l’accesso alla prestazione, quindi, l’assegno ordinario di invalidità spetta.
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