Assegno invalidità, riconosciuto a lavoratore parziale con reddito che non supera 4.931 euro all’anno. Messaggio Inps

Con il messaggio 4689 del 28 dicembre, l’Inps chiarisce sugli invalidi parziali e il diritto a usufruire del beneficio per chi ha un reddito annuale di non più di 4.931 euro. Con lo stesso avviso l’Inps annulla il messaggio del 14 ottobre scorso con il quale si predisponeva l’erogazione dell’assegno soltanto a chi lavorativamente inattivo.
L’articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 – chiarisce l’Inps.
L’articolo 12-ter – spiega – dispone espressamente che il requisito dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.
Pertanto, il precedente messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 deve intendersi superato.
Più precisamente, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.
Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del citato messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.