Assegno invalidità e NASpI: chiarimenti Inps su sospensione e ripristino

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Con il messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477 l’Istituto fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ripristinare il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità nell’ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione NASpI sia sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi oppure erogata in forma anticipata.

L’Inps analizza in particolare due ipotesi per il ripristino dell’assegno di invalidità:

Indennità sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi: l’Inps chiarisce che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, della legge n. 236/1993, nella parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Con la circolare n. 138 del 2011 l’Inps ha precisato che “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.

Pertanto l’assicurato titolare di AOI, che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione. Nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, che la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.

Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il titolare dell’indennità di disoccupazione non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, a meno che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.

Quindi, il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.

Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso.

In tale contesto trova applicazione la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro.

Indennità erogata in forma anticipata: l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso.

Messaggio Inps

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