Assegno di ricerca e aspettativa: ecco i criteri di fruizione e i limiti di durata

Anche il personale assunto a tempo determinato ha diritto all’aspettativa per attività di ricerca. Per quanto tempo? Vediamo le novità della legge 240/2010.
Luca scrive
Vi contatto per chiedere delucidazioni sul tema dell’aspettativa per attività di ricerca, su cui ho ricevuto indicazioni differenti. Volevo sapere se c’è, e in caso qual è, il limite di aspettative per personale a tempo determinato al 30/6 che svolge servizio in università con assegno di ricerca post dottorato ai sensi dell art. 22 della legge 240/2010. Nel caso specifico, si tratterebbe di valutare la legittimità della richiesta di aspettativa. Essa si aggiungerebbe ad una precedente, sempre per ricerca, e porterebbe, al termine della durata dell’assegno, al raggiungimento di un periodo di tre anni di aspettativa fruiti nell’ultimo quinquennio, due dei quali svolti in maniera continuativa. Vi ringrazio molto per la disponibilità.
A chi spetta
Oltre al personale assunto a tempo indeterminato, per ciò che riguarda i docenti supplenti l’aspettativa, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 29.11.2007 e della C.M. n.15/2011 spetta anche al personale assunto a tempo determinato purché abbia un contratto al 30/6 o 31/8 (il congedo è concesso limitatamente alla durata dell’incarico). E’ quindi escluso il personale assunto per supplenze brevi.
La durata
La legge n. 240 del 2010, all’articolo 22, istituisce e regola la specifica materia dell’assegno di ricerca disponendo che questi possono avere una durata compresa fra uno e tre anni e sono rinnovabili.
Come in parte modificata dall’art. 6 c. 2 bis del DL 192/2014 “Milleproroghe, la legge dispone altresì che la durata complessiva degli assegni, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni (ad esclusione del periodo in cui l’assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).
Conclusioni
E’ bene innanzitutto premettere che la legge ha disposto per tutti i dipendenti pubblici questa particolare aspettativa, specifica, per chi ha un assegno di ricerca innovando in parte la precedente disciplina.
Inoltre, a differenza di ciò che è stato innovato per il dottorato di ricerca tale assenza non ha bisogno di alcuna concessione da parte del Dirigente in quanto è un diritto potestativo superiore ad eventuali esigenze di servizio.
Ovviamente l’aspettativa non è retribuita anche se è riconosciuta nell’anzianità di servizio, per cui, per esempio, per il docente che ci scrive il periodo di assenza è comunque spendibile nel prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto/GAE come servizio effettivamente prestato.
Detto questo, la legge è chiara disponendo il periodo di aspettativa è da 1 a 3 anni ma che sono rinnovabili fino a 6.
Per la durata complessiva di tutti i contratti, la legge dispone altresì che la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi.
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