Assegno di mantenimento, pensione sociale e reversibilità: chiarimenti

Spetta l’assegno sociale a chi percepisce assegno di mantenimento dall’ex coniuge?
L’assegno di mantenimento versato dall’ex marito costituisce reddito imponibile che inibisce il diritto all’assegno sociale? Rinunciando all’assegno di mantenimento si avrà diritto, un domani, all’eventuale pensione di reversibilità dell’ex marito? La normativa previdenziale è molto intricata e non sempre si riesce a capire quale potrebbe essere la scelta giusta da compiere in determinate circostanze.
Rispondiamo ai dubbi di una nostra lettrice che ci chiede:
Buongiorno
vorrei sottoporre un caso, dal quale non riesco a venire a capo, e sul quale ho avuto risposte contrastanti tra loro.
Coniugi separati, assegno mantenimento 1.000.000 di lire, semplificando 520 Euro, che il marito corrisponde alla ex moglie pagandole l’affitto.
La moglie separata non ha altro reddito che l’assegno di mantenimento, che serve solo a pagare l’affitto.
La moglie separata convive con la figlia, alla quale la sentenza di separazione aveva assegnato 1.000.000 di lire, semplificando 520 Euro.
Ora la moglie ha raggiunto il 67esimo anno, quindi il diritto all’assegno sociale, circa 450,00 Euro mensili.
Le domanda sono queste:
1) può chiedere l’assegno sociale di 450 Euro se ha già un assegno di mantenimento di 520 Euro?
2) in presenza dell’assegno sociale, l’ex marito può chiedere al tribunale di non dover più corrispondere l’assegno di mantenimento?
3) in presenza, o in assenza, dell’assegno di mantenimento, l’ex moglie avrebbe diritto alla pensione di reversibilità, in caso di morte dell’ex marito?
Insomma la domanda è se chiedendo l’assegno sociale si perde l’assegno di mantenimento, e se si dovesse perdere l’assegno di mantenimento si perderebbe anche il diritto alla reversibilità? Grazie per l’attenzione, gradirei ricevere una risposta via mail se possibile a questo stesso indirizzo.Cordiali saluti.
Assegno di mantenimento, reversibilità e diritto all’assegno sociale
L’assegno periodico stabilito dal giudice a seguito di separazione o divorzio rientra nel reddito personale computabile ai fini dell’assegno sociale. E anche assoggettato all’IRPEF (qualora chi lo percepisce abbia reddito superiore agli 8mila euro l’anno) e va inserito, eventualmente, anche nella dichiarazione dei redditi. Di fatto, quindi, per chi percepisce assegno di mantenimento l’assegno sociale, in misura parziale, spetta solo ad integrazione del reddito fino a 460 euro mensili.
L’assegno sociale in misura intera spetterebbe solo a fronte di una sospensione dell’erogazione dell’assegno di mantenimento, ma nel suo caso la cosa non converrebbe visto che l’assegno di mantenimento ha una cifra superiore a quella che si percepirebbe a titolo di assegno sociale.
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità la normativa prevede che spetta all’ex coniuge divorziato solo se titolare di assegno di mantenimento periodico. Nel caso che illustra, se anche si rinunciasse all’assegno di mantenimento lo si dovrebbe fare in parte e non in modo assoluto (visto che una rinuncia assoluta sarebbe irrevocabile) e questo consentirebbe di conservare il diritto alla eventuale pensione di reversibilità.
Comunque in nessun caso richiedere l’assegno sociale fa venire meno il diritto all’assegno di mantenimento, caso mai è il contrario: essendo titolare di un assegno di mantenimento di importo così alto l’assegno sociale non viene riconosciuto. L’ex marito può richiedere di non corrispondere più l’assegno di mantenimento solo nel caso che l’ex moglie abbia un reddito che le garantisca la sussistenza e di fatto, senza il riconoscimento dell’assegno sociale ciò non è possibile.
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