Assegno al nucleo familiare da marzo 2022: le precisazioni dell’INPS

Cambiano gli ANF con l’assegno unico, ecco le precisazioni in una circolare INPS.
Con un comunicato stampa odierno l’INPS fornisce importanti precisazione sull’Assegno al nucleo familiare a decorrere dal 1 marzo 2022, data di entrata in vigore dell’assegno unico per i figli.
Dal 1 marzo 2022, infatti, così come previsto dal decreto che ha introdotto la nuova misura a sostegno della genitorialità, “cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.
Assegno al nucleo familiare dal 1 marzo
Da marzo 2022, di fatto, l’ANF non sarà più riconosciuto per il nucleo familiare in cui sono presenti figli e ai nuclei familiari orfanili poichè per gli stessi sarà erogato l’assegno unico per i figli.
L’ANF, in ogni caso, potrà essere riconosciuto ancora per i nuclei familiari composti dai soli coniugi ma anche dai fratelli, sorelle e nipoti con età inferiore a 18 anni (e nel caso siano disabili senza limiti di età) ma solo nel caso che siano orfani di entrambi i genitori e non beneficino di pensione ai superstiti.
L’ANF sarà corrisposto, altresì al coniuge superstite con invalidità riconosciuta del 100% titolare di pensione di reversibilità o indiretta.
L’ANF, inoltre non sarà più riconosciuto ai nonni che hanno a nipoti e genitori dei nipoti, in quanti potranno essere i genitori stessi a richiedere l’assegno unico.
ANF coniuge a carico: le distinzioni dell’INPS
Nella circolare INPS 34 del 28 febbraio 2022 si specifica che:
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
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