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Assegni per i figli, tra vecchie e nuove regole: chiarimenti

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Assegni familiari il 70%

Tra vecchie e nuove regole come ci si divide l’assegno per i figli a carico? Scopriamo le normative di riferimento.

Per gli assegni per figli a carico questo rappresenta un periodo di transizione visto che gli assegni al nucleo familiare resteranno in vigore solo fino a febbraio 2022 e verranno, poi sostituiti dall’assegno unico per i figli. La normativa di riferimento, in ogni caso, cambia da una misura all’altra.

Gentilissimi, sono separata e vorrei incassare gli assegni familiari spettanti al 50%. Anche in questo caso è necessario avere la firma del coniuge separato? Inoltre è possibile che questi- essendo dipendente privato- abbia fatto richiesta all’inps anche degli arretrati senza aver avuto bisogno della mia liberatoria?

ANF e assegno unico

Gli assegni al nucleo familiare non possono essere corrisposti nella misura del 50% per entrambi i genitori. A richiederlo può essere solo uno dei due che percepirà la somma spettante al 100%. Eventuali divisioni delle somme dovranno, quindi, essere concordate tra i genitori.

Per quanto riguarda l’erogazione degli arretrati, il titolare del trattamento può richiederli senza eventuale conferma da parte dell’altro genitore. La conferma viene richiesta dall’INPS, infatti, solo in sede di riconoscimento dell’autorizzazione all’inserimento nel nucleo familiare dei figli. Se, quindi, il suo ex marito ha avuto il riconoscimento dell’autorizzazione a percepire gli ANF, non ha bisogno di una sua eventuale “liberatoria” per richiedere gli arretrati poichè quest’ultima gli è stata riconosciuta nel momento che ha chiesto il diritto di percepire gli ANF.

Tutto cambia, in ogni caso, a partire dal 1 marzo 2022, quando entrerà definitivamente in vigore anche per i lavoratori dipendenti l’assegno unico per i figli. Il beneficio viene concesso, infatti, nella misura del 50% per ognuno dei genitori (a meno che gli stessi non decidano diversamente in sede di presentazione di domanda) e la domanda presentata dal genitore convivente deve essere approvata dall’altro che, quindi, accetta la scelta della ripartizione o dell’erogazione al 100%. In caso non sia presente la convalida dell’altro genitore, al genitore convivente sarà corrisposto, in ogni caso,  solo il 50% dell’assegno spettante.

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