Assegni al nucleo familiare, come possono i coniugi separati fruirne al 50%?

Come si può avere il 50% degli assegni al nucleo familiare se a stabilirlo è la sentenza di separazione del tribunale?
Gli assegni al nucleo familiare sono una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di dipendenti e pensionati. L’importo degli assegni varia in base al numero di componenti del nucleo familiare stesso ed in base ai redditi totali percepiti. Anche se sembra essere una misura semplice e lineare in molti casi così non è perchè la composizione del nucleo familiare non è quella tradizionale di mamma e papà sposati e figli. Sempre più spesso, infatti, i nuclei familiari sono composti da una coppia non sposata oppure ci si trova di fronte a genitori separati, divorziati, non sposati e non conviventi.
Assegni al nucleo familiare al 50%
Rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che chiede:
Approfitto della Vs. offerta di consulenza per chiedere chiarimenti su una questione riguardante miei familiari, sulla quale finora ho avuto risposte contraddittorie.
Il caso è il seguente.
Coniugi, ambedue insegnanti in scuole statali e genitori di due figli, si separano consensualmente e con affidamento congiunto dei figli. Nel provvedimento omologato di separazione è scritto: “Ognuno dei coniugi usufruirà ……………. e (degli) assegni familiari nella misura del 50%”.
Chiedo alla Vs. cortesia: cosa devono fare in concreto i coniugi separati per riscuotere ciascuno il 50% di assegni familiari?
Confidando in esauriente e possibilmente sollecito riscontro, ringrazio e saluto distintamente.
Premettiamo fin da subito che a richiedere gli assegni al nucleo familiare può essere solo uno dei due genitori con presentazione di dichiarazione di non percezione da parte dell’altro.
Di fatto, quindi, non è possibile richiedere all’INPS l’erogazione degli ANF nella quota di 50% per ognuno dei genitori. Come fare, quindi, a rispettare l’ordinanza del giudice? A richiedere gli assegni sarà mamma o papà che, poi, provvederà a far pervenire la metà di quanto ricevuto all’ex coniuge. Di fatto, quindi, se richiede gli assegni il coniuge che versa gli alimenti ai figli provvederà ad aumentare la quota mensile del 50% degli assegni.
Se invece a percepirli è il genitore con cui i figli convivono e che riceve l’assegno mensile dall’altro per il mantenimento dei figli, si può procedere a defalcare dall’assegno di mantenimento il 50% degli ANF ricevuti dall’altro.
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