Assegnazioni provvisorie, sì anche per i docenti FIT

Alle assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20 potranno partecipare anche i docenti FIT individuati entro il 31 agosto 2018.
Il contratto, come anticipato dalla nostra redazione, sarà triennale, ma le domande annuali.
Le preferenze
Saranno ripristinate le preferenze del comune e del distretto così come già previsto per i trasferimenti.
Potranno presentare domanda anche i docenti che saranno soddisfatti nella mobilità interprovinciale nella provincia di ricongiungimento, eliminando quindi un ulteriore vincolo rispetto all’anno scolastico precedente.
Ripristinata la possibilità di partecipare alla mobilità annuale, anche tra distretti sub-comunali per i docenti beneficiari di una delle precedenze previste dall’art. 8 del Contratto.
Precedenze
Obbligatorio indicare fra le preferenze il comune o distretto subcomunale in cui i docenti si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento. Nel caso di omissione del codice sintetico e di contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.
Posti sostegno senza specializzazione
Le domande di assegnazione provvisoria interprovinciale potranno essere anche su posti di sostegno per quei docenti privi di specializzazione, che, però,siano stati ammessi al TFA sostegno o, in subordinea bbiano almeno un anno di servizio su sostegno. Fatto salvo il requisito di ricongiungimento/cura e al termine della sequenza operativa che prevede ogni tutela per i docenti con titolo sia di ruolo che supplenti.
I motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria:
Si tratta dei soli motivi indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI 2018/19
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Lo scorso anno è stato eliminato il requisito della convivenza per avvicinarsi al genitore ed è stato chiarito che fra i conviventi rientrano anche i parenti e gli affini