Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, possibili date: 15 giugno-5 luglio (docenti) 28 giugno-12 luglio (Ata)

WhatsApp
Telegram

Riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali in merito alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni.

Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, le possibile date di apertura delle operazioni sarebbero queste: inizio delle operazioni previsto per il 15 giugno, chiusura, invece, prevista per il 5 luglio per il personale docente. Invece, per gli Ata, le domande dovrebbero partire il 28 giugno e concludersi il 12 luglio. Ovviamente si tratta di indiscrezioni. Le date non sono ancora state confermate. Novità previste nelle prossime ore.

Assegnazione provvisoria docenti 2021: chi potrà presentare domanda e chi no

Tutte le info utili su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Validità del CCNI

La mobilità annuale, che comprende assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, è regolamentata da specifico CCNI, che per il prossimo anno esiste già, essendo valido il contratto predisposto per l’anno scolastico 2019/20, che ha validità triennale, quindi valido per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, come indicato nella premessa dello stesso contratto

Chi può chiedere assegnazione provvisoria

Possono chiedere assegnazione provvisoria tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado di istruzione, che risultano in possesso di uno dei requisiti indicati nel CCNI.

Come chiarisce, infatti, l’art.7 comma 1 del contratto, il docente che presenta domanda di assegnazione provvisoria può farlo per uno dei seguenti motivi:
• ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
• ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
• ricongiungimento al genitore

In assenza di una delle motivazioni indicate non sarà possibile, quindi, chiedere assegnazione provvisoria

Quali docenti, pur avendo i requisiti, non possono chiedere assegnazione provvisoria

Esiste una categoria di docenti che, pur possedendo i requisiti richiesti e avendo, quindi, una delle motivazioni indicate per chiedere assegnazione provvisoria, non possono comunque presentare domanda.

Si tratta dei docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, per i quali il vincolo quinquennale vale non solo per la mobilità territoriale e professionale, ma anche per la mobilità annuale.

Nonostante le proteste e le varie petizioni presentate dai docenti coinvolti, nessuna deroga finora è stata prevista e nessuna modifica è stata apportata alla normativa vigente.

Per questi docenti, infatti, rimane valido quanto stabilito nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove viene disposto che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero […]”

Tale vincolo quinquennale riguarda tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.

Questi docenti, quindi, risultano e risulteranno “immobilizzati” per un quinquennio nella scuola di titolarità, senza avere la possibilità di partecipare ad alcun movimento.

Uniche eccezioni previste

L’unica eccezione a tale impossibilità, come stabilito nella succitata normativa, riguarda le seguenti categorie di docenti:
• docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
• docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento

Questi docenti, quindi, pur essendo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico, non avranno il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità e avranno la possibilità di partecipare alla mobilità annuale chiedendo assegnazione provvisoria nella provincia e nel comune nel quale è possibile prestare assistenza al familiare disabile

Mobilità docenti 2021, tutti gli esiti regione per regione. Punteggio errato? Ecco il modello di reclamo

Posti di sostegno, 30mila liberi dopo movimenti: ecco dove per provincia e ordine di scuola

 

 

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri