Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, ecco il CCNI a cui si fa riferimento per inoltro domande. TESTO [PDF]

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente per l’anno scolastico 2021/22: sarà possibile presentare la domanda su Istanze online da oggi 15 giugno al 5 luglio 2021.

Sarà possibile presentare le domande:

  • dal 15 giugno al 5 luglio personale docente (su istanze online);
  • dal 15 giugno al 5 luglio personale educativo e insegnanti di religione cattolica (modalità cartacea);
  • dal 28 giugno al 12 luglio personale ATA (modalità cartacea).

Come già previsto per i trasferimenti, l’accesso ad Istanze On line avviene con le credenziali SPID oppure con quelle rilasciate in precedenza, comunque valide fino al 30 settembre 2021.

La piattaforma digitale è stata aggiornata e si apre sull’unica istanza “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” nella quale scegliere la tipologia di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Le procedure sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie firmato l’8 luglio 2020 e valido per il triennio 2019-2022.

Novità 

Per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, da quest’anno, nel menù delle istanze presenti sul portale Istanze On Line, sarà presente un unico punto d’accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun docente potrà presentare le diverse tipologie di domanda (Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

TESTO CCNI [PDF]

Utilizzazioni, chi può richiederla: ecco le info utili

Vincoli per i docenti neoimmessi 2020/21 e deroghe

Ai docenti, immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021, è preclusa la possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/2022.

Sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione dell’articolo 399 non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 31 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria – purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.

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