Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2023, pubblicazione graduatorie obbligatoria. MODELLO DI RECLAMO

I docenti interessati, entro il 5 luglio 2023, possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Obbligo pubblicazione graduatorie ed eventuali reclami.
CCNI
Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2023/24 si svolgono secondo le disposizioni del prorogato CCNI 2019/22. Ciò, in virtù dell’intesa sottoscritta il 13 giugno u.s. da MIM e OO.SS. e nell’ambito della quale i predetti soggetti hanno anche fornito alcune precisazioni. Tra queste ultime quella relativa alla pubblicazione delle graduatorie.
Graduatorie
Obbligo pubblicazione graduatorie
Così leggiamo nell’articolo 20/3 del CCNI 2019/22:
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Dunque, il contratto prevede la redazione delle graduatorie avverso cui gli interessati, che presentano istanza di assegnazione o utilizzazione, possono presentare reclamo. Come si evince dal testo, tuttavia, non è espressamente prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, per cui ci poteva essere qualche dubbio interpretativo al riguardo, dubbio che, dopo la succitata intesa, non può più esserci in quanto nella stessa (intesa) MIM e OOSS hanno precisato quanto segue:
Laddove l’art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che “avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente (…) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato”, la pubblicazione delle anzidette graduatorie deve intendersi come obbligatoria, e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
La pubblicazione delle graduatorie, quindi, è obbligatoria e avverso tali graduatorie gli interessati possono presentare reclamo.
Motivi reclamo
E’ possibile presentare reclamo avverso le graduatorie redatte per l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione, ad esempio, per:
- errata valutazione della domanda
- errata attribuzione del punteggio
- mancato riconoscimento di un’eventuale precedenza spettante
E’ chiaro che il reclamo può andare a buon fine, a condizione che vi siano i presupposti: così, ad esempio, non posso presentare reclamo per la mancata attribuzione del punteggio per l’esistenza di figli, se non l’ho dichiarato nella domanda ovvero se non ho presentato la prevista dichiarazione. Viceversa, il reclamo può andare a buon fine, se è l’Ufficio a non valutare correttamente la domanda inoltrata secondo quanto disposto dal CCNI.
Tempistica reclamo
Come sopra riportato, il reclamo avverso le graduatorie può essere presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione delle medesime ovvero dalla ricezione della lettera di notifica (di seguito un modello di reclamo predisposto da OS).
L’Ufficio, da parte sua, dovrà esaminare i reclami e adottare gli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati, entro i successivi 10 giorni.
Protezione dati personali
Come leggiamo nel sopra riportato testo dell’intesa, la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm., al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni
Per completezza di informazione ricordiamo gli elementi che danno punteggio nell’ambito delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni.
Assegnazioni provvisorie
Il punteggio, con cui concorrono i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, deriva dalle sole esigenze di famiglia (chi fruisce di una delle previste precedenze si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio):
Utilizzazioni
Quanto alle utilizzazioni, gli interessati vi partecipano in base ai punteggi attribuiti (e alle eventuali precedenze di cui fruiscono) secondo la Tabella allegata al CCNI mobilità, tenuto conto delle precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio e delle integrazioni indicate nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, punteggi derivanti da: anzianità di servizio; esigenze di famiglia; titoli generali.