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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2024: quale movimento prevale, domanda per una provincia, preferenze e ricongiungimento. Le risposte ai quesiti

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Deroghe, preferenze e ricongiungimento, assunti GPS sostegno e perdita posto scuola assunzione, richiesta altra tipologia di posto: le risposte ai vostri quesiti sulle assegnazioni provvisorie 2024.  

Quesiti

1. Sono una docente delle medie che ha appena terminato il suo anno di prova nella provincia di Pisa, vorrei sapere se per me è possibile o meno fare domanda di assegnazione provvisoria visto che risiedo con mio marito nella provincia di Firenze, quindi richiedendo il ricongiungimento al coniuge. Sono neoassunta 2023-2024.

La lettrice, dunque, è una neoassunta a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 e, come tutti i docenti assunti da tale a.s., è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/17, secondo cui è comunque possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione provinciale. La lettrice, conseguentemente, può presentare domanda nella provincia di titolarità, ma dal quesito non le interessa. Quanto all’assegnazione interprovinciale potrebbe chiederla, a condizione di rientrare in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21. In definitiva, se rientra in una delle predette deroghe può presentare domanda interprovinciale chiedendo ricongiungimento al marito. Viceversa non potrà farlo. Ecco le deroghe, tra cui la presenza di figli d’età inferiore a 12 anni.

2. Lo scorso luglio, dopo aver passato l’anno di prova grazie allo straordinario Bis, sono riuscita ad ottenere l’assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento famigliare. Posso ottenerla anche quest’anno o sono vincolata a rimanere nella scuola di titolarità. Anticipatamente ringrazio.

Se la lettrice ha superato l’anno di prova lo scorso anno, vuol dire che è entrata di ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, come si legge anche nel DM 108/2022, disciplinante la procedura del concorso straordinario bis. Pertanto, è soggetta al vincolo triennale (vedi domanda precedente) nella scuola di assunzione. Può presentare però domanda di assegnazione provvisoria provinciale, ricorrendo i previsti motivi. Potrebbe presentare domanda interprovinciale solo se rientrante in una delle summenzionate deroghe. Infatti, il vincolo in esame è entrato in vigore dall’a.s. 23/24.

3. Sono una docente infanzia neo immessa in ruolo a tempo indeterminato 2023/2024. Ho rinviato anno di prova per aspettativa, posso fare anno di prova in assegnazione provvisoria 2024/2025?

Sì, può chiedere l’assegnazione provvisoria e, qualora la ottenga, potrà svolgere l’anno di prova. Infatti, per i docenti assunti direttamente in ruolo nel 23/24 non è richiesto il superamento dell’anno di prova ai fini della presentazione dell’istanza. Qualora ottenga l’assegnazione, consigliamo alla lettrice di far presente la situazione nel momento in cui assume servizio, in modo che la scuola si raccordi con l’Ufficio territorialmente competente, ai fini dello svolgimento dell’anno di prova.

4. Vorrei sapere se per fare domanda di assegnazione provvisoria per gravi esigenze di salute del richiedente è necessario avere la L. 104/92 art. 3 comma 3.

No, non si deve essere necessariamente in possesso della legge 104/92, art. 3 comma 3. Nella disposizione in esame non è richiesta, tuttavia con l’espressione “gravi esigenze di salute” devono intendersi condizioni mediche certificate con connotazioni di gravità, che richiedono ad esempio cure e terapie particolari, quali possono essere chemioterapia, dialisi, radioterapia.

5. Sono una docente di sostegno immessa in ruolo nell’anno 2023/2024 da prima fascia GPS. Risulto perdente posto nella scuola in cui ho fatto l’anno di prova e volevo chiedere se posso fare sia l’utilizzazione nella scuola in cui sono stata che l’assegnazione provvisoria nel mio comune e nel caso poi scegliere la sede.

La lettrice, considerato che si è perso il posto nella scuola, in cui avrebbe dovuto esercitare il diritto per la conferma in ruolo, partecipa alla mobilità annuale in qualità di perdente posto, come precisato nell’Ipotesi di Intesa del 27 giugno 2024, in virtù della relativa disposizione legislativa. Infatti, così leggiamo nell’art. 5/10 del DL 44/2023: A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumeroDunque, in caso di situazioni di soprannumero, il vincolo non si applica. Da quanto detto è chiaro che la lettrice può presentare sia domanda di utilizzazione che di assegnazione. Quanto al fatto di scegliere tra assegnazione e utilizzazione non è consentito, in quanto il movimento è disposto dagli uffici. Al riguardo, possiamo dire che le operazioni di utilizzazione precedono quelle di assegnazione provvisoria, così come il movimento provinciale è effettuato prima di quello interprovinciale. Nei movimenti provinciali si segue la sequenza riportato nel suddetto allegato 1 (art 9/5 CCNI: Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 1), per cui se si ottiene l’utilizzazione provinciale non si verrà trattati per l’assegnazione sempre in ambito provinciale. Nel caso, invece, di presentazione di domanda di utilizzazione provinciale e di assegnazione provvisoria interprovinciale, nel CCNI non si dispone nulla, per cui considerato che l’assegnazione provvisoria interprovinciale permetterebbe agli interessati di prestare servizio, per un anno scolastico, nella provincia/comune di ricongiungimento, logica vorrebbe che venisse privilegiato tale movimento nel caso di soddisfacimento di ambedue le istanze. A supporto di quanto detto, possiamo ricordare quanto indicato nell’articolo 9/5 del CCNI: Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 1. L’Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati. Certo, non è detto esplicitamente che prevale il movimento interprovinciale, tuttavia l’indicazione della comunicazione immediata da parte dell’Ufficio che dispone un’assegnazione o utilizzazione interprovinciale, fa propendere per quanto detto sopra. Consigliamo comunque alla lettrice di chiedere informazioni in merito all’USP che dovrebbe disporre il movimento, quindi quello a cui è stata indirizzata l’istanza.

6. Sono di ruolo da anno scolastico 2022/2023 con concorso straordinario bis su classe insegnamento ITP b016. Vorrei chiedere assegnazione su classe sostegno, sulla quale mi sono abilitato in questo anno, per riavvicinamento nella stessa provincia di residenza, diversa da quella della scuola nella quale sono di ruolo. È possibile inoltrare la domanda? Grazie

I docenti in ruolo nell’a.s. 22/23 e precedenti non hanno alcun vicolo (riguardo all’assegnazione provvisoria) per cui possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, ricorrendo i previsti motivi. Il lettore, però, se è stato assunto nel 22/23 da concorso straordinario bis è in ruolo dal 1° settembre 2023 (in quanto nell’a.s. 22/23 ha svolto l’anno di prova e il previsto percorso universitario), conseguentemente è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Può presentare domanda nella provincia di titolarità. Per presentare domanda interprovinciale deve rientrare in una delle suddette deroghe contrattuali. Qualora, vi rientri potrà presentare domanda chiedendo nella medesima (dal quesito sembra che la specializzazione sia sempre sul secondo grado) sia la classe di concorso di titolarità che il sostegno. La classe di concorso di titolarità va chiesta obbligatoriamente, in quanto quella per altra tipologia di posto è una richiesta aggiuntiva, considerata solo in assenza di disponibilità per la B-16. Se non rientra in nessuna delle deroghe, come detto, non potrà presentare domanda interprovinciale ma solo provinciale.

7. Anche quest’anno i docenti di ruolo, anche se avranno ottenuto assegnazione provvisoria, potranno produrre domanda per supplenze da GPS?

Sì, le due operazioni sono distinte e separate e l’una non esclude l’altra, come in passato.

8. Buongiorno, sono abilitato nella classe di concorso AC24, con il concorso ordinario del 2022 e sono titolare in una scuola in provincia di Pordenone. Farò domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare, vorrei che mi chiarisse i seguenti punti: A. è possibile fare la domanda in una provincia diversa da quella del ricongiungimento? (Nello specifico scegliere una provincia calabrese diversa da Crotone); B. se nella provincia di ricongiungimento non ci sono scuole sufficienti, è possibile inserire scuole (fino ad arrivare alle 15 consentite) di una provincia viciniore? C. avendo acquisito anche l’abilitazione per le scuole medie (AC25) le domande dovranno essere separate, ovvero una per AC24 e una per AC25?

Il lettore non specifica l’anno di assunzione in ruolo ma lo stesso è sicuro di poter presentare domanda di assegnazione interprovinciale [Qui chi può presentare domanda]. Poniamo che sia così e rispondiamo alle domande poste dallo stesso.

A. Non è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria per un comune diverso da quello di ricongiungimento, se il lettore intende di chiedere tale comune e inserirlo come prima preferenza. Il lettore, però, può esprimere nelle preferenze il comune di interesse dopo aver inserito il comune di ricongiungimento. Ricordiamo che, in caso di ricongiungimento, nell’istanza si deve inserire: come prima preferenza il comune di ricongiungimento e poi preferenze (analitiche o sintetiche) relative ad altri comuni oppure come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento, poi le eventuali altre scuole del medesimo comune, quindi il comune di ricongiungimento con preferenza sintetica e a seguire preferenze (analitiche o sintetiche) relative ad altri comuni. Ricordiamo che, qualora non si esprima con preferenza sintetica il comune di ricongiungimento prima di altre preferenze relative a comuni diversi, la domanda non viene annullata ma si considerano solo le scuole del comune di rincongiumento.

B. No, non è possibile esprimere scuole di una provincia viciniore a quella di rincongiumento. La domanda si presenta per una sola provincia, a prescindere dal numero di preferenze esprimibili (15, infatti, è il massimo consentito).

C. Considerato che trattasi di gradi di istruzione diversi, il lettore dovrà presentare due distinte istanze: una per AC24 e un’altra per AC25. Ricordiamo, come detto sopra, che la richiesta per una classe di concorso diversa da quella di titolarità è aggiuntiva.

9. Quale contratto disciplina le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni a.s. 24/25?

Le operazioni a.s. 2024/25 sono disciplinate ancora dal CCNI 2019/22, prorogato dall’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che, inoltre, introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21.

10. Quando e come si presentano le domande? 

Come indicato dal MIM nella nota del 4 luglio 2024, le domande si presentano dall’11 al 24 luglio 2024. I docenti di ruolo le presentano tramite Istanze Online (cui accedere con le credenziali SPID), mentre i docenti assunti a tempo determinato con incarico finalizzato al ruolo utilizzando il modello pubblicato dal MIM nella pagine Mobilità e inoltrandole all’USP della provincia chiesta secondo le modalità del codice dell’amministrazione digitale (ad es. tramite PEC).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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