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Assegnazioni provvisorie e precedenze: ecco quali sono quelle per assistenza e come vengono valutate dagli Uffici scolastici

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Le precedenze sono concentrate nell’art. 8 del CCNI sulle assegnazioni e utilizzi dell’8 luglio 2020.C’è un ordine di priorità. Vediamo qual è.

Giovanna scrive

Buongiorno, sono una docente di scuola primaria immessa in ruolo quest’anno. Nel compilare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale mi sono posta qualche quesito sulle precedenze. Sono mamma di un figlio che ha compiuto 12 anni a maggio 2020 e ho una mamma con invalidità che recita :”invalida ultra sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%”  ed una L 104/92 che recita “ portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”. Pongo il mio quesito a voi, quale precedenza inserire? Quale ha priorità? Nel ringraziarvi per la vostra disponibilità e professionalità, porgo i miei più cordiali saluti.

Le precedenze

  • I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
  • II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ  
  • III.PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
  •  IV.ASSISTENZA
  • V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
  • VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
  • VII. PERSONALE CHE  RICOPRE CARICHE  PUBBLICHE  NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
  • VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE  DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

Conclusioni

All’interno della precedenza n. IV (assistenza), che è quella che interessa la collega, si distingue:

Lettera g): Assistenza al figlio/tutela legale/fratello-sorella

Lettera h): Assistenza al coniuge/parte dell’unione civile

Lettera i): Assistenza al genitore (figlio referente unico)

Lettera l): madre/padre con figli inferiori i 6 anni 

Lettera m): madre/padre con figli inferiori i 12 anni (SOLO ASSEGNAZIONI INTERPROVINCIALI)

Lettera n): Assistenza al  parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado (in quest’ultimo caso con vincoli bene precisi indicati nel CCNI).

Come si può vedere, la precedenza per il genitore è prioritaria (e viene analizzata prima) rispetto a quella per il figlio fino ai 12 anni.

Segnalo però alla collega che non può comunque inserire la precedenza per la mamma perché quest’ultima non ha il comma 3 della legge 104/92 e quindi non ha l’handicap in sitazione di gravità.

Il comma 1 infatti non dà diritto alla precedenza.

Per cui si consiglia di utilizzare quella per il figlio perché quella per la mamma non verrà presa in considerazione dall’Ufficio scolastico per mancanza di requisiti.

 

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