Sostituzione DSGA 2024: cambiano le modalità. Sottoscritta Intesa, firmato anche Decreto incarichi a interim
L’ipotesi di Intesa tra Ministero e sindacati raggiunta lo scorso 27 Giugno 2024 relativa alle assegnazioni provvisorie del personale scolastico ha introdotto importanti novità anche riguardo la sostituzione dei DSGA, adeguando la disciplina applicabile alle novità previste nel nuovo CCNL.
Infatti, in seguito all’entrata in vigore del nuovo CCNL, per il personale ATA sono state introdotte importanti novità riguardanti l’ordinamento professionale con la creazione, in particolare, dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, comprendente il personale precedentemente inquadrato nell’area D.
Alla luce di questi cambiamenti, si è resa necessaria la ridefinizione delle modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), superando le disposizioni del precedente art. 14 del CCNI dell’8 Luglio 2020.
Cosa prevedeva il precedente art. 14 CCNI 2020?
Infatti, l’art. 14 del CCNI dell’8 Luglio 2020 prevedeva, in questi casi, che i posti da DSGA non assegnati fino al termine dell’anno scolastico a causa dell’esaurimento delle graduatorie fossero ricoperti, in ordine:
- dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella stessa istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 Luglio 2008 ai sensi delle modalità previste dall’Accordo nazionale del 12 Marzo 2009;
- dal personale in servizio presso la stessa scuola che si renda disponibile, mediante incarico conferito dal Dirigente scolastico, compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica;
- in via residuale e soltanto se non era disponibile personale scolastico interno, dal personale amministrativo, afferente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo, appartenente ad altro istituto scolastico della stessa provincia.
Cosa prevede la nuova intesa?
Questo schema procedurale è stato completamente sostituito dalla nuova ipotesi di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati che stabilisce un nuovo ordine di priorità per il conferimento degli incarichi di DSGA, nelle situazioni di mancanza del titolare.
L’Ambito Territoriale, infatti, procederà con le sostituzioni seguendo tale modalità:
- In primo luogo, l’incarico di DSGA verrà conferito ai funzionari inquadrati nel ruolo secondo il precedente ordinamento professionale che si trovano in situazione di esubero;
- Successivamente, l’incarico ad interim verrà offerto ai funzionari privi di incarico di DSGA in servizio presso la stessa istituzione scolastica (art. 57 comma 3 lett. a) ovvero ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA (art. 57 comma 3 lett. b), seguendo i criteri stabiliti in sede di confronto (ai sensi dell’articolo 30, comma 9, lettera a) del CCNL 2019/2021);
- In terzo luogo, verrà considerato il personale inserito nella procedura valutativa per la progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, in base alla posizione nella graduatoria di merito e per la durata della stessa.
- Se non disponibili, l’incarico sarà conferito ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza nell’Area degli Assistenti o equivalente, oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno dieci anni di esperienza nell’Area degli Assistenti o equivalente.
- Qualora non si trovino candidati idonei nelle categorie precedenti, si procederà con l’assegnazione ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi, con priorità per il personale in possesso della seconda posizione economica, seguito da chi possiede la prima posizione economica.
- Infine, si considereranno i candidati risultati idonei nella procedura valutativa di altre regioni, graduati secondo il punteggio della loro graduatoria di merito.
In particolare, per quanto riguarda i criteri per gli incarichi da assegnare ai sensi del punto 2 (ossia gli incarichi che potranno essere offerti ai funzionari privi di incarico o ad altro funzionario titolari di incarico di DSGA), all’esito del confronto sono stati individuati i seguenti:
- svolgimento dell’incarico ad interim di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
- titolarità di incarico di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno più recente;
- Maggiore anzianità di servizio nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e/o nel precedente sistema di classificazione;
- titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, in relazione al II ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;
- vicinorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;
- maggiore anzianità anagrafica.
Il Decreto attuativo con cui sono stati stabiliti tali criteri è in fase di definizione e se ne attende, a breve, la pubblicazione.