Assegnazioni provvisorie docenti sostegno senza titolo: chi può fare domanda e quali sono i requisiti. FAQ UIL Scuola Rua
Entro il 5 luglio il personale docente, educativo e insegnanti di religione cattolica possono inviare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2023/24. La UIL Scuola Rua ha redatto una serie di FAQ dedicate ai docenti di sostegno senza titolo di specializzazione. Le riproponiamo.
Quali sono i docenti che possono chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno senza essere in possesso del titolo?
Tutti i docenti che hanno uno dei motivi indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI che consente loro di richiedere assegnazione provvisoria.
Quali requisiti bisogna avere?
Può presentare domanda il docente che sta per concludere il corso di specializzazione sul sostegno (qualora appunto detto corso non si concluda per tempo rispetto alla scadenza delle domande) oppure il docente che ha prestato almeno un anno di
servizio su posto di sostegno in assenza del titolo specifico. In quest’ultimo caso non importa in quale anno scolastico e per quale specifico grado il servizio sia stato prestato, e se il docente era supplente o già di ruolo.
Chi sta terminando il corso di specializzazione precede chi ha prestato il servizio su sostegno senza titolo.
Per quale provincia è possibile inviare la domanda?
Il movimento è valido esclusivamente nelle assegnazioni interprovinciali. Quindi, tale possibilità è prevista solo per coloro che utilizzano uno dei motivi di cui all’art. 7 del CCNI (es. ricongiungimento) per una diversa provincia rispetto a quella di titolarità.
È possibile chiedere solo posti di sostegno?
No. È obbligatorio chiedere anche il posto comune (ovvero quello di titolarità) pena annullamento della domanda. Infatti, la richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno senza titolo è aggiuntiva rispetto a quella per l’insegnamento relativamente al quale si è titolari.
C’è qualche priorità a parità di requisiti?
Hanno la priorità i beneficiari delle precedenze previste per:
• docenti-genitori, anche adottivi o affidati, di soggetto con grave disabilità (anche rivedibile, purché il riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria);
• i docenti con figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023);
• i docenti con figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023).
Nel modulo di domanda bisogna indicare le tipologie posto di sostegno considerando che in entrambi i casi non si è in possesso del titolo?
Sì, è necessario indicarle nella apposita sezione del modulo-domanda. Le tipologie di posto di “sostegno”/”speciale”/”indirizzo didattico differenziato” possono infatti essere richieste anche se non si è in possesso del titolo di specializzazione. In tal caso il docente deve dichiarare, nell’apposita sezione del modulo-domanda, di essere in
conclusione del corso di specializzazione per il sostegno o di aver prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno.
Ricordiamo l’obbligatorietà di indicare anche la tipologia di posto comune.
Su quali posti si concorre?
Su tutti i posti di sostegno, al 31/8 o al 30/6, nella provincia richiesta:
• in subordine ai docenti già in possesso del titolo (sia in provincia che provenienti da fuori provincia);
• solo dopo che è stato accantonato nella provincia richiesta un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS/graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
Tale movimento è infatti il penultimo della sequenza del CCNI (Fase n. 41).
Quali autodichiarazioni bisogna allegare?
Sono previste due distinte autodichiarazioni:
• una per chi sta per concludere il corso di specializzazione del sostegno;
• una per chi ha prestato servizio su sostegno senza titolo