Assegnazioni provvisorie docenti, domanda forse dal 10 al 24 luglio

Assegnazioni provvisorie docenti, ATA e personale educativo per l’anno scolastico 2024/25: dopo la sottoscrizione dell’INTESA lo scorso 27 giugno ci aspettavamo una partenza immediata della procedura che, rispetto alle tempistiche degli anni precedenti, era già in ritardo.
Ma probabilmente bisognerà attendere la prossima settimana per l’avvio delle domande. Le date proposte al momento sono 10 – 24 luglio. Ma consigliamo ai nostri lettori di tenersi costantemente informati.
Sperando che questo non vada ad inficiare con le altre operazioni correlate all’avvio dell’anno scolastico.
Lo scorso anno, con domande dei docenti presentate entro il 5 luglio e data di pubblicazione delle graduatorie fissata al 4 agosto, tanti Uffici Scolastici non sono riusciti a rispettare la scadenza. Non ci risulta che quest’anno la dotazione organica sia aumentata, ma siamo sempre fiduciosi che si riuscirà in tempo per l’avvio dell’algoritmo delle supplenze.
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti:
- assunti in ruolo nel 2023/24. Tali docenti, però, a causa delle disposizioni di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono presentare domanda di assegnazione nella sola provincia di titolarità (eccetto chi rientra in una delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21 e di cui parleremo di seguito);
- assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti.
Il CCNI è stato integrato dalle disposizioni di cui all’Ipotesi di Intesa del 27 giugno u.s., che ha ampliato la platea di docenti che potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, grazie alle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, deroghe volte a garantire il rincongiumento nelle procedure di mobilità ad alcune categorie di docenti.
In virtù delle relative disposizioni legislative e di quelle dell’Ipotesi di Intesa, i docenti:
- assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti da GPS sostegno procedura 23/24 possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe ed hanno superato l’anno di prova.
QUI LE DEROGHE DI CUI AL CCNL 19/21
Motivi, provincia, preferenze
Per presentare domanda di assegnazione provvisoria deve sussistere uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Si può scegliere una sola provincia, sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria.
La domanda può essere presentata, in aggiunta, anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione).
– non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.
Il Ministero pubblicherà la nota con le date utili per la domanda e tutte le indicazioni per i modelli (alcuni docenti presenteranno domanda telematica, altri cartacea). Non ci sono ancora delle date precise per la presentazione della domanda, per cui consigliamo ai nostri lettori di tenersi comunque costantemente aggiornati.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).