Assegnazioni provvisorie docenti assunti da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis: domanda cartacea via PEC. FAQ UIL

Entro il 5 luglio il personale docente, educativo e insegnanti di religione cattolica possono inviare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2023/24. Tra coloro che possono produrre domanda di assegnazione provvisoria vi sono i docenti assunti a tempo determinato nell’anno scolastico a settembre 2022 con contratto finalizzato al ruolo. Si tratta dei docenti assunti da I fascia GPS sostegno e da concorso straordinario bis.
A questa casistica la UIL Scuola Rua dedica una serie di FAQ:
Quali sono i docenti a tempo determinato che possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria?
Sono tutti i docenti che hanno in corso un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo assunti nell’a.s. 2022/23 (o nel 2021/22 e che hanno rinviato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23) dalle GPS di I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis, purché superino l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2022/23.
Presentano domanda in modalità online?
No. Sono gli unici docenti che presentano domanda in modalità cartacea con apposito modello predisposto dal MIM. Puoi scaricare il modello editabile sulla nostra piattaforma https://uilscuolanazionale.wixsite.com/assut23/ccni-ed-intesa
Quali sono le scadenze da rispettare?
La domanda cartacea si deve presentare entro il 5 luglio 2023.
Con quali modalità bisogna inviare la domanda?
L’Intesa dispone che i docenti devono avvalersi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
Se non hanno la PEC possono inviare domanda con la posta elettronica ordinaria?
No, a meno che non ci siano indicazioni differenti dell’ATP di riferimento che lo consentano. Si può in ogni caso inviare il modello con un altro indirizzo di posta certificata (in nome e per conto del docente es. utilizzando anche la PEC del sindacato o di un familiare). In questi casi consigliamo di allegare il documento di riconoscimento del docente.
Nel modello di domanda c’è anche la casella che riguarda la dichiarazione di aver superato il percorso annuale di formazione e prova. Cosa fare se il colloquio/prova disciplinare non è ancora avvenuto?
L’Intesa prevede che l’Ufficio Scolastico convaliderà la domanda dopo l’accertamento del superamento nell’a.s. 2022/23 del percorso annuale di formazione e prova del docente interessato. Pertanto, se all’atto dell’invio della domanda il docente ha già sostenuto il colloquio/prova disciplinare con esito positivo, dovrà segnare “SI”. Se, invece, non ha ancora sostenuto il colloquio/prova disciplinare, potrà comunque inviare l’istanza (ovviamente nel rispetto dei termini di scadenza indicati). In questi casi sarà poi l’Ufficio Scolastico destinatario della domanda che dovrà verificare l’avvenuto superamento dell’anno di formazione prova, che potrà quindi avvenire anche dopo il 5 luglio. Non è previsto, a meno di diverse indicazioni degli Uffici Scolastici di riferimento, l’invio di una ulteriore autocertificazione in cui si dichiari l’avvenuto superamento dell’anno di
formazione e prova (ovviamente se il docente lo ritiene opportuno può anche farlo. Ma non è obbligatorio).
A quale Ufficio Scolastico si deve inviare la domanda?
Direttamente all’Ufficio Scolastico della provincia in cui si ha diritto a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria secondo uno dei motivi indicati nell’art. 7 del CCNI. Per esempio, se si tratta di ricongiungimento al familiare in altra provincia, la domanda va inviata esclusivamente all’Ufficio Scolastico della provincia in cui risiede il familiare. In questi casi non è previsto che la domanda si deve inviare, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico di titolarità e/o alla scuola di servizio.
Chi ha rinviato l’anno di formazione e prova può partecipare alle assegnazioni provvisorie?
No. Se il docente ha rinviato il periodo di prova all’a.s. 2023/24 non può presentare domanda di assegnazione provvisoria.
È possibile partecipare anche alle utilizzazioni?
No. L’intesa e il CCNI prevedono esclusivamente la partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria.
In che ordine saranno trattate le domande?
La fase in cui verranno trattate le domande è la n. 42 del CCNI. Per cui, tali docenti saranno trattati in coda rispetto ai docenti già di ruolo anche nel caso in cui esercitino un diritto di precedenza di cui all’art. 8 del CCNI (in questo caso le precedenze verranno valutate solo rispetto a tutti gli altri docenti a TD che hanno presentato domanda).