Assegnazioni provvisorie docenti, assunti 2020/21 e 2021/22 possono presentare domanda. Vincoli da ridefinire

I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, al pari dei colleghi assunti negli anni scolastici precedenti, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23. Riguardo ai vincoli si attende la ridefinizione del quadro giuridico.
Domande
Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID, come leggiamo nella nota n. 23439 del 17 giugno 2022.
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata:
- per una sola provincia, indicando sino ad un massimo di 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e sino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le preferenze possono essere puntali (su scuola) ovvero sintetiche (comune, distretto e provincia);
- a condizione che ricorra uno dei seguiti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore.
Docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 21/22
I docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e nell’a.s. 2021/22 non potrebbero presentare domanda di assegnazione prima di tre anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità, ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, in base al quale:
- i docenti, assunti a decorrere dall’a.s. 2020/21, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato (ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007), soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, ad eccezione dei docenti in situazione di soprannumero o esubero. Tale vincolo non si applica, inoltre, ai docenti con disabilità grave ovvero che assistono soggetti con grave disabilità (figlio, coniuge, parente o affine entro il terzo grado ), purché la certificazione di disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai bandi di concorso – per i docenti assunti da GM – o all’aggiornamento delle graduatoria ad esaurimento – per i docenti assunti da GaE.
Il suddetto vincolo per l’a.s. 2022/23 non sarà applicato, come chiarito nella nota n. 23439 del 17 giugno 2022.
Deroga ai vincoli
Nella succitata nota si spiega che il quadro giuridico in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente è mutato per cui, in attesa della conclusione delle trattive per il rinnovo del CCNI 2022/25 che dovrà recepire le novità normative, è prorogato per l’a.s. 2022/23 il CCNI 2019/22. Quest’ultimo non prevede alcun vincolo, ragion per cui anche i succitati docenti, immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2022/23, se in possesso dei previsti requisiti.
Quali sono le modifiche legislative in tema di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni? Le modifiche sono state apportate da:
- il DL 36/2022 (che modifica, tra l’altro, il sistema di formazione e reclutamento del personale docente della scuola scuola secondaria);
- il DL n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022.
DL 36/2022
Il Dl 36/2022, come detto, modifica il percorso per la formazione e l’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria previsto dal D.lgs. 59/2017. In base alle disposizioni del predetto decreto, una volta assunti a tempo indeterminato, i vincitori di concorso sono sottoposti ad un periodo annuale di prova in servizio e sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Nonostante tale vincolo, i docenti in questione possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e accettare incarichi di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
DL n. 4/2022
L’articolo 19, comma 3-sexies, del DL n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2019, modifica il comma 3 dell’articolo 13 del D.lgs. 59/2017 (già modificato dal DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021), che in seguito alla modifica così dispone:
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e
prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Anche in questo caso, dunque, i docenti della secondaria assunti in ruolo sono sottoposti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. I docenti interessati, nonostante il blocco, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e accettare incarichi di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Dunque alla luce delle due disposizioni sopra citate (DL 36/2022 e DL n. 4/2022) i docenti della scuola secondaria:
- non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio e assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale;
- possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e accettare incarichi di supplenza (art. 36 CCNL 2007).
Le suddette novità apportate, che riguardano i docenti della scuola secondaria e non anche quelli dell’infanzia e della primaria, che vincolano i docenti per la mobilità e le assegnazioni provvisorie/utilizzazioni interprovinciali ma non per quelle provinciali, hanno spinto il MI a prorogare il CCNI 2019/22, in attesa di redigere il nuovo CCNI 2022/25 che dovrà recepire le nuove disposizioni e magari superare tutti i previsti vincoli o comunque evitare disparità tra docenti appartenenti a diversi gradi di istruzione.