Assegnazioni provvisorie docenti 2024, chi si “salva” e chi potrebbe non presentare domanda

Assegnazioni provvisorie docenti per l’anno scolastico 2024/25: il testo dell’Intesa tra Ministero e sindacati è molto atteso, perché per tanti rimane l’ultima speranza per poter richiedere di poter insegnare in una scuola, in un posto disponibile vicino ai propri cari. In mancanza il posto sarebbe assegnato a supplenza.
Dopo l’incontro della scorsa settimana, in cui il Ministero ha presentato una BOZZA di INTESA i sindacati hanno fatto pervenire le proprie osservazioni e il testo potrebbe presentare delle NOVITÀ.
Chi potrà sicuramente presentare domanda di assegnazione provvisoria
provinciale o interprovinciale:
- i docenti assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/23, compresi i docenti assunti da gps sostegno nel 2022/23 che hanno avuto conferma in ruolo il 1° settembre 2023
Docenti per i quali bisogna attendere risposta dall’INTESA
In base alla BOZZA pubblicata da un sindacato sul proprio sito internet, ed attualmente in discussione al Ministero, nel nuovo testo proposto ai sindacati.
I docenti
- assunti a tempo indeterminato sia su posto comune che di sostegno nell’anno scolastico 2023/24, compresi art. 59 comma 9bis nel 2022/23
hanno il vincolo di permanenza triennale nell’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni.
Secondo la BOZZA disponibile il Ministero propone che i docenti in questione possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e domanda di assegnazione interprovinciale se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL Mobilità
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Docenti neoassunti a tempo determinato nel 2023/24 ai sensi di
- ai sensi di ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021 (concorso straordinario bis)
potranno presentare domanda di assegnazione provinciale e interprovinciale a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova se rientrano nelle deroghe.
Nessuna deroga al vincolo
I Docenti neoassunti a tempo determinato nel 2023/24 ai sensi di
- art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 (GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo)
sarebbero esclusi dalla partecipazione alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25, sia provinciale che interprovinciale.
Il Ministero apparirebbe intenzionato ad applicare il comma 10 del Decreto PA
“10. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.”
N.B. Si tratta di informazioni tratte dal testo di una bozza di intesa, come pubblicata sul proprio sito internet da un sindacato.
Da quanto raccolto dalla nostra redazione, da parte del Ministero si è registrata una apertura per le assegnazioni provvisorie dei docenti. Nelle prossime ore forniremo dettagli su quanto deciso durante l’incontro.