Assegnazioni provvisorie docenti 2024: chi non può presentare domanda e chi può solo in ambito provinciale

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Le assegnazioni provvisorie a.s. 2024/25 coinvolgeranno una vasta platea di docenti: chi può presentare domanda e chi non può.

Motivi

I motivi per cui è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria sono quelli indicati nell’articolo 7, comma 1, del CCNI 2019/22, prorogato dall’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, che ha tra l’altro introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

In base al citato articolo 7/1, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata in presenza di uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

La domanda, ricordiamolo, può essere presentata per una sola provincia, per cui si può presentare o istanza provinciale oppure interprovinciale, esprimendo nella medesima sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO

Docenti che possono presentare domanda

In virtù del CCNI 19/21 e dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS, in presenza di uno dei sopra elencati motivi, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, anche se eventualmente soggetti ad uno dei vincoli previsti dal CCNI 22/25 e relativi ai trasferimenti e ai passaggi. Tali vincoli, infatti, riguardano la sola mobilità territoriale e professionale);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 da concorso straordinario bis, da GPS sostegno procedura a.s. 22/23 e da GPS posto comune e sostegno procedura a.s. 21/22, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti GPS sostegno procedura a.s. 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l’anno di prova.

Queste le deroghe che permettono la presentazione della domanda interprovinciale ai neoassunti in ruolo a.s. 23/24, nonché agli assunti a tempo determinato a.s. 23/24 che hanno superato il periodo di prova:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Chi non può presentare domanda

Alla luce di quanto detto sopra, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria né provinciale né interprovinciale i docenti:

  1. assunti in ruolo nel 22/23 e precedenti, neoassunti in ruolo nel 23/24, assunti a tempo determinato nel 23/24 con anno di prova superato, i quali non hanno nessuno dei motivi sopra elencati per chiedere l’assegnazione;
  2. i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 23/24 da concorso straordinario bis, GPS sostegno procedura 22/23 e GPS sostegno e posto comune procedura 21/22, i quali non hanno superato l’anno di prova ovvero lo hanno rinviato per motivi normativamente previsti;
  3. i docenti assunti a tempo determinato da GPS sostegno procedura a.s. 23/24 che, pur avendo superato l’anno di prova, non rientrano in nessuna delle deroghe summenzionate oppure che non hanno superato l’anno di prova o lo hanno rinviato per motivi normativamente previsti.

Chi non può presentare domanda interprovinciale

In presenza di uno dei sopra indicati motivi, possono presentare domanda di assegnazione solo provinciale ma non interprovinciale:

  • i docenti neoassunti in ruolo a.s. 2023/24 che non rientrano in nessuna delle succitate deroghe;
  • i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 da concorso straordinario bis, GPS sostegno procedura 22/23 e GPS sostegno e posto comune procedura 21/22, i quali hanno superato l’anno di prova ma non rientrano in nessuna delle succitate deroghe;
  • i docenti assunti a tempo determinato da GPS sostegno, che pur avendo superato l’anno di prova, non rientrano in nessuna delle succitate deroghe (tali docenti, se non rientranti nelle deroghe non possono nemmeno presentare domanda provinciale).

Tempistica

Coloro che potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria dovranno farlo secondo la tempistica e le modalità indicate dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, in base alla quale le istanze si presentano dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze online i docenti di ruolo; utilizzando il modello pubblicato sul sito del MIM nella pagina Mobilità e inoltrandola all’USP della provincia richiesta secondo le modalità di cui al codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC) i docenti assunti con incarico finalizzato al ruolo.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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