Assegnazioni provvisorie docenti 2024: chi avrà la precedenza
Le assegnazioni provvisorie sono disposte in base a precedenza e punteggio. Vediamo quali sono e come si applicano le previste precedenze.
CCNI e Intesa MIM-OOSS
Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 sono ancora disciplinate dal CCNI 2019/22 che è stato prorogato con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta da MIM e OOSS in data 27 giugno 2024.
L’Ipotesi di Intesa ha inoltre introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, ampliando conseguentemente la platea di docenti vincolati che possono presentare istanza di assegnazione provvisoria.
Quanto alle date di presentazione delle istanze, sono state indicate dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio 2024, ove leggiamo che le domande vanno presentate dall’11 al 24 luglio 2024.
Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024
Domanda
La domanda di assegnazione provvisoria:
a. può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
b. può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
c. non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22;
d. può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione).
e. va presentata dall’11 al 24 luglio 2024: tramite Istanze Online dai docenti di ruolo; utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità e inoltrandole all’USP della provincia richiesta secondo quanto indicato nel codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC), i docenti a tempo determinato.
Punteggio e precedenze
I punteggi attribuiti per l’assegnazione provvisoria sono soltanto quelli discendenti dalle esigenze di famiglia, indicati nell’Allegato 3 al CCNI 2019/21, allegato denominato “Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo“. Ecco quali sono:
Il punteggio, comunque, non è l’unico elemento in base al quale si dispongono i movimenti. Infatti, come detto all’inizio, le assegnazioni sono disposte in base a precedenze e punteggi, precedenze che prevalgono sul punteggio. Conseguentemente, può succedere che un docente con maggior punteggio non ottenga l’assegnazione, mentre la ottenga un collega con minor punteggio (o con zero punti) ma titolare di precedenza oppure che fruisca di una precedenza che si collochi prima nell’ordine indicato nell’articolo 8 e di seguito riportate.
Precedenze
Le precedenze sono indicate nell’articolo 8, comma 1, del CCNI 2019/21 e sono applicate in ciascuna fase della sequenza operativa (Allegato 1 al citato CCNI) indicante l’ordine in cui vengono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Non tutte le precedenze, però, sono applicate nei due predetti movimenti: alcune, infatti, sono applicate nell’uno e nell’altro, mentre altre soltanto nell’utilizzazione e altre ancora solo nelle assegnazioni. Ecco quali sono, nell’ordine, le precedenze in esame:
I. Personale con gravi motivi di salute (applicazione: assegnazioni e utilizzazioni)
Nell’ordine:
1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120)
2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82)
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (applicazione: utilizzazioni provinciali)
III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative (applicazione: assegnazioni e utilizzazioni)
Nell’ordine:
- Personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
- Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie
di particolari cure a carattere continuativo; - Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 (personale con disabilità grave).
IV. Assistenza (applicazione: assegnazioni e utilizzazioni)
Nell’ordine:
- Assistenza al figlio con grave disabilità o a soggetto con grave disabilità su cui si eserciti tutela legale. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio disabile grave perché totalmente inabili, la precedenza viene riconosciuta, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
- Assistenza al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto con grave disabilità;
- Assistenza al genitore con grave disabilità;
- Madre/padre di figli inferiori i 6 anni;
- Madre/padre i figli inferiori i 12 anni (tale precedenza si applica soltanto alle assegnazioni provvisorie interprovinciali);
- Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado con grave disabilità.
Ricordiamo che l’art. 3 del D.lgs. 105/2022, modificando l’art. 33/3 della legge 104/92, ha eliminato la figura del referente unico, per cui più soggetti possono beneficiare della medesima precedenza. Ad esempio: più figli possono fruire della precedenza di cui al punto 3 sopra riportato, così come più fratelli/sorelle possono fruire della precedenza di cui al punto 1.
V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (applicazione: assegnazioni)
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (applicazione: assegnazioni)
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (applicazione: assegnazioni)
Ribadiamo che:
- le precedenze sono indicate nell’ordine in cui vengono considerate, per cui chi fruisce della precedenza di cui al punto IV precede chi fruisce della precedenza di cui al punto V, come chi fruisce della precedenza di cui al punto I precede tutti gli altri. Analogamente, all’interno del punto IV, chi fruisce della precedenza per assistenza al figlio precede chi assiste il genitore e così via. Pertanto, chi fruisce di più precedenze deve indicare quella che viene considerata prima;
- a parità di precedenza prevale chi ha maggior punteggio;
- a parità di precedenza e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).