Assegnazioni provvisorie docenti 2024, ancora nulla di fatto. Non ci sono date per la domanda, neoimmessi in ruolo con il fiato sospeso

Assegnazioni provvisorie docenti 2024: oggi primo incontro al Ministero. ma il silenzio dei sindacati intervenuti ci fa pensare ad un accordo ancora non raggiunto. Non sono filtrate neanche eventuali date per la presentazione della domanda anche se si tratta ormai di una scadenza non rinviabile a lungo: le assegnazioni provvisorie infatti condizionano le supplenze e la macchina organizzativa dell’avvio dell’anno scolastico non può certo incepparsi.
Ad essere sotto la lente di ingrandimento, da parte di chi è in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero, soprattutto i neommessi nell’anno scolastico 2023/24 con supplenza finalizzata al ruolo.
Si tratta dunque di docenti a tempo determinato che concluderanno l’anno di prova e formazione con ogni probabilità dopo la scadenza per la presentazione della domanda ma soprattutto la trasformazione del contratto in tempo indeterminato il prossimo settembre.
Due le categorie di docenti interessati: i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed eventuale elenco aggiuntivo e i docenti assunti da concorso straordinario bis.
Il Ministero quest’anno accoglierà le richieste dei sindacati che, con ogni probabilità, richiederanno di includere anche loro nella possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria?
Il sindacato Anief ad es. ha già anticipato “diremo ai dirigenti dell’amministrazione centrale che l’assegnazione provvisoria non si blocca a seconda dello stato giuridico del personale: quello che conta sono le esigenze, che possono essere cogenti anche per i neo-immessi in ruolo. Per questo chiederemo di potere fare formulare la domanda cartacea anche per gli oltre 40 mila neo-assunti e che si accingono a concludere il primo anno di ruolo.”
Rimane inoltre il problema dei neoassunti 2023/24 che possono presentare domanda provinciale e non interprovinciale.
Dovremo dunque attendere qualche giorno per capire se le richieste saranno accolte o meno.
Probabili (ce lo auguriamo) invece le deroghe già utilizzate per la mobilità dei docenti di ruolo. Si tratterebbe di (naturalmente non c’è ancora nulla di scritto)
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza
di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Non ci sono ancora le date per la presentazione della domanda
Una volta chiariti i requisiti, l’Amministrazione comunicherà le date utili per la presentazione della domanda.