Assegnazioni provvisorie docenti 2024/25, se la si ottiene l’anno vale per il conteggio del triennio di vincolo
I docenti assunti nell’a.s. 2023/24 sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, con delle differenze tra immissioni in ruolo ordinarie e assunzioni straordinarie. Decorrenza vincoli e a.s. in assegnazione provvisoria.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Vincolo neoassunti e assunti da straordinario bis
I docenti assunti in ruolo dall’a.s. 2023/24 e quelli assunti da concorso straordinario bis sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94.
In base alle succitate disposizioni normative, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, permangono presso la scuola ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il predetto periodo di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendone i previsti motivi;
- accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Ricordiamo che il vincolo in esame non si applica ai docenti che rientrano in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, i quali possono pertanto presentare istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale (ricorrendo i previsti motivi), come leggiamo anche nell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno u.s. QUI TUTTE LE INFO
Vincolo assunti da GPS sostegno 23/24
Il vincolo per i docenti assunti da GPS sostegno a.s. 2023/24 è disciplinato dall’articolo 5/10 del DL n. 44/2023, in base al quale gli stessi possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola ove hanno svolto l’anno di prova. Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero.
Anche per tali docenti, la sopra richiamata Ipotesi di Intesa ha previsto apposite deroghe per cui gli stessi possono presentare, ricorrendo i previsti motivi, domanda di assegnazione provvisoria provinciale oppure interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21.
Decorrenza vincoli
Alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, sono vincolati a permanere nella scuola di assunzione/titolarità i docenti: neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24; assunti da concorso straordinario bis; assunti a tempo determinato da GPS sostegno a.s. 2023/24. Come precisato nelle relative disposizioni legislative, nell’OM n. 30/2024 e nell’Ipotesi di Intesa del 27 giugno 2024:
- per i docenti assunti in ruolo dall’a.s. 2023/24, il vincolo decorre dall’anno scolastico in cui svolgono l’anno di prova;
- per i docenti assunti da concorso straordinario bis, il vincolo decorre dall’anno scolastico di assunzione a tempo determinato nel corso del quale svolgono l’anno di prova;
- per i docenti assunti da GPS sostegno a.s. 2023/24, il vincolo decorre dal medesimo anno scolastico (ai sensi del DL 44/2023), nel corso del quale svolgono l’anno di prova.
Anno in assegnazione provvisoria
Tutti i docenti succitati, come detto, ricorrendo i previsti motivi e condizioni, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria: provinciale tutti (per i docenti a tempo determinato nel 23/24, ai fini della presentazione dell’istanza, è necessario aver superato l’anno di prova); interprovinciale chi rientra in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21 (per i docenti a tempo determinato nel 23/24, ai fini della presentazione dell’istanza, è necessario aver superato l’anno di prova). Qualora la ottengano, l’anno svolto in assegnazione provvisoria sarà computato ai fini del vincolo triennale?
La risposta alla domanda è fornita nell’Ipotesi di Intesa del 27 giugno, ove leggiamo (art. 1, commi 2 e 3) che, per i docenti neoassunti in ruolo a.s. 23/24 (compresi i docenti assunti in ruolo dallo straordinario bis nel medesimo a.s.), “L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza“.
Ciò vale anche per gli assunti a tempo determinato nell’a.s. 23/24 da concorso straordinario bis, i quali presentano domanda di assegnazione provvisoria, a condizione di aver superato l’anno di prova.
Quanto ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 2023/24, è sempre la succitata Ipotesi di Intesa a precisare (art. 1, comma4) che per gli stessi l’anno svolto in assegnazione provvisoria si computa nel calcolo del triennio di permanenza.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).