Assegnazioni provvisorie docenti 2023, punteggio per le sole esigenze di famiglia? Quale la prima preferenza?

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Quali elementi danno punteggio per l’assegnazione provvisoria del personale docente? Valgono soltanto le esigenze di famiglia o anche il servizio? Quanti punti? Quali preferenze?

CCNI

Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:

  • possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
  • eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
  • equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
  • obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal  15 giugno al 5 luglio 2023.

Intesa MIM-OO.SS.

Assegnazione provvisoria

Chi

Alla luce della proroga e delle precisazioni succitate, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, ricorrendone i previsti motivi, da tutti i docenti già di ruolo (a.s. 2022/23 e precedenti), nonché dagli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis, a.s. 2022/23. Questi ultimi presenteranno la domanda in modalità cartacea.

Motivi

In linea generale, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

A tali motivi, per i summenzionati docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge il requisito del superamento dell’anno di prova.

Provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.

Punteggio

Il punteggio, con cui concorrono i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, deriva dalle sole esigenze di famiglia. Chi fruisce di una delle previste precedenze si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio.

Punteggio e condizioni

Queste le voci che danno titolo al punteggio:

  1. per ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità, o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario)  P. 6
  2. per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto 6 anni di età P. 4
  3. per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età ovvero per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro P. 3
  4. per la cura e l’assistenza dei figli o affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto P. 6

Ricongiungimento

Per quanto riguarda il punto 1 sopra riportato, ossia il ricongiungimento, si precisa quanto segue:

  • il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che la stessa, alla data di presentazione della domanda, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Ciò va attestato con certificato anagrafico oppure con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Quest’ultima non è necessaria se si chiede ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza; in tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza;
  • qualora nel comune di residenza della persona, cui ci si intende ricongiungere, non ci siano scuole richiedibili (ossia che non comprendano l’insegnamento del richiedente), il punteggio spetta per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse;
  • in caso di ricongiungimento a persone con disabilità (vedi punto 1), il punteggio è riconosciuto anche se la certificazione di grave disabilità sia “rivedibile,  purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e purché la durata del riconoscimento superi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria (quindi deve superare il 1° settembre 2023);
  • in caso di ricongiungimento ai genitori, come detto sopra, il punteggio è attribuito se almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni; il punteggio spetta anche qualora i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria (dunque tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023).

Punteggio figli

Il punteggio per i figli è valido per tutte le preferenze espresse e si attribuisce anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria (dunque tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023).

Punteggio cura e assistenza

Il punteggio è attribuito nei casi di seguito indicati:

  • figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
  • figlio disabile ovvero parte dell’unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
  • figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122 del DPR n. 309/1990, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto.

Sottolineiamo che i punteggi per le tutte sopra elencate esigenze di famiglia (punti 1, 2, 3 e 4) sono cumulabili fra loro.

Preferenze ricongiungimento

In caso si chieda il congiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli, nella domanda si deve indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o il distretto sub-comunale oppure una o più scuole comprese nel predetto comune.

Si evidenzia che:

  • l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria (anche in caso di comuni ove vi sia una sola scuola), qualora si intenda esprimere preferenze (sia puntuali che sintetiche) per altro comune. In sostanza, prima di esprimere preferenze per scuole/comuni diversi da quello di ricongiungimento, si deve prima esprimere il predetto comune di ricongiungimento;
  • qualora nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole esprimibili (cioè scuole in cui non sia compreso l’insegnamento del richiedente), va indicato una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

Cosa succede se non si indica il comune di ricongiungimento? La domanda non è annullata, tuttavia l’ATP prenderà in considerazione le sole preferenze analitiche (quindi le singole scuole) del comune di ricongiungimento e per la classe di concorso/posto di titolarità.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le date ufficiali: docenti, educatori e IRC dal 15 giugno al 5 luglio 2023. Personale ATA dal 21 giugno al 7 luglio 2023. Il testo dell’intesa

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