Assegnazioni provvisorie docenti 2023, precedenza assistenza: a chi spetta, condizioni per fruirne, documentazione da allegare

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I docenti, che fruiscono di una delle previste precedenze, ottengono il movimento prima dei colleghi indipendentemente dal punteggio posseduto. Precedenza assistenza: beneficiari e novità, documentazione da allegare e condizioni per fruirne.

CCNI

Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:

  • possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
  • eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
  • equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
  • obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal  15 giugno al 5 luglio 2023.

Leggi nel nostro speciale tutte le info sulle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni

Precedenze

I docenti, che presentano domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione, concorrono al movimento richiesto in base al punteggio e alle eventuali precedenze di cui fruiscono. Le precedenze, indicate nell’articolo 8 del prorogato CCNI 2019/22, si applicano nelle operazioni sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria (con le dovute differenze relativamente ad alcuni movimenti; così ad esempio, la precedenza di cui al punto II, di seguito riportato, si applica alle sole utilizzazioni provinciali).

Queste, nell’ordine indicato, le citate precedenze:

  1. Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
  3. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative [d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92; e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92];
  4. Assistenza;
  5. Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
  6. Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ;
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.

Focalizziamo la nostra attenzione sulla precedenza di cui al punto 4, “Assistenza”, comprendente diverse categorie di personale che ne fruiscono nell’ordine indicato nel paragrafo successivo.

Assistenza: a chi spetta

g. Docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, che assiste il figlio con grave disabilità

Nell’ambito della precedenza in esame (Assistenza), i primi a muoversi sono i docenti destinatari dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 e che siano genitori anche adottanti o chi eserciti legale tutela di soggetto con disabilità in situazione di gravità. 

La precedenza, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, è riconosciuta anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità.

h. Docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità

Dopo i genitori (anche adottanti o chi esercita la tutela legale) ovvero i fratelli o le sorelle conviventi del soggetto con grave disabilità, è destinatario di tale precedenza il docente-coniuge di soggetto con grave disabilità. Al riguardo, nell’intesa stipulata tra Ministero e OO.SS. si precisa che per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76/2016.

i. Docente figlio/a che presta assistenza al genitore con grave disabilità

Successivamente al coniuge, la precedenza “Assistenza” spetta al/ai figlio/i che assistono il genitore con grave disabilità. Come precisato nell’intesa suddetta, il D.lgs. 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico, per cui la precedenza in questione può essere riconosciuta anche a più figli che assistono il medesimo genitore.

l. Lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni

Dopo il figlio/i, assistenti il genitore con grave disabilità, la precedenza in questione spetta alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, anche adottivi o affidati, con figli sino a 6 anni. Al riguardo precisiamo che:

  • si considerano i figli che compiono i 6 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023;
  • in caso di adozioni o affidi, i sei anni vanno computati dall’ingresso del minore in famiglia;
  • nel caso di due coniugi-docenti, entrambi fruiscono della precedenza.

m. Lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni

A seguire la precedenza spetta sempre a lavoratrici madri e a lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli sino a 12 anni. Evidenziamo che:

  • la precedenza in quesitone si applica alle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali;
  • si considerano i figli che compiono i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023;
  • in caso di adozioni o affidi, i dodici anni vanno computati dall’ingresso del minore in famiglia;
  • nel caso di due coniugi-docenti, entrambi fruiscono della precedenza.

n. Docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado di persona con grave disabilità

La precedenza oggetto del presente articolo, infine, spetta al docente:

  • parente o affine entro il secondo grado di persona con grave disabilità oppure parente o affine entro il terzo grado nel caso in cui i i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore);
  • affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Sottolineiamo, come già fatto a proposito del figlio che assiste il genitore, che tale precedenza è riconosciuta anche a più parenti o affini del soggetto con grave disabilità, a seguito dell’abolizione della figura del referente unico.

Assistenza: documentazione

Per fruire della precedenza, gli aspiranti interessati devono allegare la documentazione attestante le condizioni che danno diritto alla medesima (oltre agli altri allegati previsti), così nel caso di:

  1. assistenti a soggetti con grave disabilità, si devono allegare le certificazioni attestanti la predetta condizione e la dichiarazione relativa al rapporto di parentela/affinità, nonché che l’assistito necessita di un’assistenza permanente, continuativa e globale. Si precisa che la condizione di disabilità può essere rivedibile, purché travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria;
  2. lavoratrici madri e lavoratori padri con figli sino a 6 anni o sino a 12 anni, si deve allegare la dichiarazione relativa alla fruizione della medesima precedenza, ove riportare l’età del figlio/i.

Riguardo al punto 1, considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, ricordiamo che nella certificazione degli assistiti deve risultare la situazione di gravità della disabilità, nonché la necessità di un’assistenza globale e permanente.

Assistenza: condizioni

Nel caso dei docenti assistenti uno dei soggetti con grave disabilità sopra indicati, per fruire della precedenza in questione è necessario indicare come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole del medesimo comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altri comuni. Quindi, prima si possono indicare scuole del comune in cui si presta l’assistenza al soggetto con grave disabilità, poi si deve indicare il comune di assistenza (è possibile indicare come prima preferenza anche solo quest’ultimo e non anche le singole scuole presenti in esso) e poi eventuali altre preferenze (puntuali e/o sintetiche) relative ad altri comuni.

Nel caso in cui nel comune di assistenza non vi siano scuole richiedibili (ossia non comprendenti l’insegnamento del richiedente), è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

Precisiamo che:

  • l’indicazione della preferenza sintetica del comune di assistenza ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti è obbligatoria anche nel caso in cui nel predetto comune esista una sola istituzione scolastica;
  • nel caso in cui non si indichi il comune o distretto di assistenza, l’interessato non potrà fruire della precedenza (per nessuna delle preferenze espresse), senza che  venga comunque annullata la domanda. In tal caso, infatti, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione senza diritto di precedenza.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le date ufficiali: docenti, educatori e IRC dal 15 giugno al 5 luglio 2023. Personale ATA dal 21 giugno al 7 luglio 2023. Il testo dell’intesa

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