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Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti che si liberano in una fase sono attribuiti in quelle successive

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Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione si svolgono secondo un preciso ordine/fasi: i posti che si liberano nell’ambito di una fase sono attribuiti in quelle successive.

Ordine movimenti

L’ordine di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è indicato nell’allegato 1 al prorogato CCNI 2019/22. Come si può verificare nel predetto allegato:

  • le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno precedono quelle su posto comune, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del CCNI;
  • i movimenti provinciali precedono quelli interprovinciali;
  • utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si svolgono secondo diverse fasi/sequenze (dalla n. 1 alla n. 42)

Queste, come leggiamo nel succitato allegato 1, le previste diverse operazioni:

  • operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno nella provincia
  • operazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia
  • operazioni su posto comune nella provincia
  • operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia
  • operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia
  • operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia
  • assegnazione provvisoria su posto di sostegno dei docenti titolari su posto comune, provenienti da altra provincia e privi di titolo di specializzazione (ciò solo dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello dei docenti specializzati inclusi in GaE/GPS/GI; se il numero delle disponibilità è pari o inferiore al numero degli specializzati non ci saranno movimenti di tale tipologia; naturalmente la situazione cambia da provincia a provincia);
  • assegnazione provvisoria dei docenti assunti da GPS sostegno prima fascia e concorso straordinario bis (evidenziamo che al riguardo è sorta una problematica di cui abbiamo parlato in questo articolo)

Precisiamo che in ciascuna delle sopra elencate operazioni (escluse le due ultime, nell’ambito delle quali si svolgono operazioni di sola assegnazione provvisoria) le utilizzazioni precedono le assegnazioni provvisorie.

Posti e fasi

Le operazioni di assegnazione provvisoria, come leggiamo nell’articolo 7/10 del CCNI 19/22, sono effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e su quelli del cosiddetto organico di fatto.

I posti che si liberano nell’ambito delle diversi fasi, in cui si svolgono i movimenti, sono poi disponibili per le fasi successive, come leggiamo riguardo alle utilizzazioni nell’articolo 9/2 del CCNI:

in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.

Così ad esempio, se nell’ambito della prima fase (operazione n. 1 della sequenza operativa: Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato, indipendentemente dalla tipologia di posto di titolarità) si liberano dei posti gli stessi saranno utilizzati per la fasi successive (quindi se si libera un posto comune, lo stesso sarà utilizzato per le operazioni su posto comune delle fasi successive).

Inoltre, una volta che i provvedimenti di utilizzazione sono stati adottati non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.

Quanto detto è scritto nel CCNI esplicitamente per le utilizzazioni ma non per le assegnazioni provvisorie, tuttavia il principio è il medesimo.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho fatto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e sono stata soddisfatta su comune, non sulle prime preferenze espresse. Da un controllo effettuato personalmente, ho scoperto che nella prima scuola espressa si è liberato un posto per effetto delle a.p., pubblicate contestualmente alle mie. L’ USP non procede a rettifica in quanto il movimento in uscita non era noto al momento della pubblicazione e, pertanto, non procede a rettifica. È corretta questa procedura? Io ho presentato reclamo.

La lettrice non specifica se l’assegnazione del collega in uscita rientri nella medesima fase cui ha partecipato la stessa (come si potrebbe intuire dal quesito): assegnazione interprovinciale titolare su posto comune o sostegno (la lettrice non precisa se trattasi di movimento su sostegno o su posto comune). Se così fosse, il posto liberatosi in tale fase, sarà successivamente utilizzato nelle altre rimanenti fasi. Conseguentemente, se la fase è la:

  • n. 36 (assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente titolare su posto di sostegno), il posto liberato dal collega sarà utilizzato nella fase n. 37 (assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente titolare su posto comune in possesso del prescritto titolo di specializzazione) o successive;
  • n. 39 (assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia), il posto liberato dal collega sarà utilizzato nella fase n. 40 (utilizzazione d’ufficio dei docenti di cui all’art. 2 comma 4) o successive.

Alla luce di quanto detto, riteniamo che l’USP abbia operato correttamente.

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