Assegnazioni provvisorie docenti 2023, chi riguarda il superamento dell’anno di prova e quando si può chiedere il comune di titolarità. Quesiti

Tutti i docenti già di ruolo possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, senza aver superato l’anno di prova, ivi compresi i neoassunti a.s. 2022/23. Quando si può chiedere assegnazione nel comune di titolarità.
Assegnazione provvisoria
CCNI
Ministero e sindacati, con l’intesa sottoscritta il 13 giugno u.s., hanno prorogato il CCNI 2019/22 e fornito importanti precisazioni, tra cui quella riguardante i docenti assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia.
Chi può presentare domanda
In virtù della suddetta intesa e delle precisazioni ministeriali, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata da:
- tutti i docenti già di ruolo, compresi i neoassunti nell’a.s. 2022/23, come precisato dal MIM nella nota MIM n. 34778 del 14/06/2023: … in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, per il solo a.s. 2023/24, anche il personale docente, immesso in ruolo nell’a.s. 2022/23, potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria;
- gli assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia.
Come e quando
Le domande di assegnazione provvisoria si presentano entro il prossimo 5 luglio, in modalità:
- telematica, tramite Istanze Online, da parte dei docenti già di ruolo;
- cartacea, utilizzando i modelli ministeriali, da parte degli assunti dallo straordinario bis e da GPS prima fascia. I modelli di domanda
Motivi
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
A tali motivi, per i soli assunti da GPS e concorso straordinario bis si aggiunge il superamento dell’anno di prova.
Provincia
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia: o quella di titolarità oppure diversa da quella di titolarità.
Comune titolarità
Nel caso di assegnazione nella provincia di titolarità, non si può chiedere il comune in cui si è titolari, se non in un solo caso:
- docenti, che fruiscono di una delle precedenze di cui all’articolo 8 del CCNI, sono titolari un comune diviso in distretti sub-comunali e chiedono un distretto-sub comunale diverso da quello di titolarità.
Preferenze
Nella domanda è possibile esprimere sino a: 15 preferenze per la scuola secondaria; 20 preferenze per la scuola dell’infanzia/primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.
Punteggio e precedenze
Il punteggio, con cui concorrono i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, deriva dalle sole esigenze di famiglia. Chi fruisce di una delle previste precedenze, inoltre, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. Qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze). In caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Qui le precedenze
Quesiti
D1. Sono un docente a tempo indeterminato assunto da concorso ordinario 2020 il 1 settembre 2022.
Nell’anno scolastico non ho svolto per intero l’anno di prova per problemi di salute, quindi dovrò svolgerlo nell’anno scolastico 2023/2024. Potrò a Giugno 2024 produrre domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione o avrò il vincolo triennale?
R1. Come detto sopra, anche i neoassunti a.s. 2022/23 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, indipendentemente dal superamento dell’anno di prova, che riguarda invece gli assunti da GPS e concorso straordinario bis. Per completezza di informazione, ricordiamo che, per i docenti già di ruolo, il superamento del predetto anno è richiesto, soltanto in caso di assegnazione per un grado di istruzione diverso dal quello di titolarità. Quanto alla possibilità di presentare domanda nel 2024, il nostro lettore potrà presentarla, poiché il vincolo triennale citato nel quesito riguarda i soli docenti assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24 (questi ultimi, evidenziamolo, stando all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, che disciplina il vincolo in questione, potranno presentare – durante i tre anni di vincolo -domanda di assegnazione/utilizzazione nella sola provincia di titolarità).
D2. Sono una docente di scuola secondaria di primo grado di Roma, nella mi scuola di quartiere da 9 anni. Avrei la necessità di chiedere un’assegnazione provvisoria per il prossimo anno. Non penso di averne diritto, ma vorrei avere maggiori informazioni prima di accantonare l’idea. Io sono invalida civile al 75% e usufruisco della legge 104 senza gravità, sono di Roma e la scuola nella quale vorrei chiedere l’assegnazione è nel distretto in cui vivo e però già’ lavoro. La mia domanda e’ : “posso presentare domanda o no?”
R2. La nostra lettrice, beneficiaria della precedenza di cui al punto III dell’articolo del CCNI 2019/22 (Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92), avrebbe potuto chiedere l’assegnazione per la scuola di interesse, soltanto se la stessa si fosse trovata in distretto sub-comunale diverso da quello in cui si trova la sua attuale scuola di titolarità. Pertanto, la stessa non potrà presentare domanda.
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