Assegnazioni provvisorie docenti 2022, precedenza personale con disabilità e cure continuative. Certificazioni da allegare
I docenti, che fruiscono di una delle precedenze previste dal CCNI, devono allegare alla domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione la prevista documentazione. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo.
Domande
Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID (la domanda è cartacea solo per gli insegnanti di religione cattolica e per il personale educativo).
Chi può presentare domanda, requisiti, provincia, preferenze, posto/classe di concorso
Precedenze
I docenti beneficiari di una delle precedenze di cui all’articolo 8 del CCNI 2019/22, a prescindere dal punteggio, ottengono il movimento prima dei colleghi privi di precedenza. A parità di precedenza prevale il maggior punteggio, mentre a parità di punteggio e precedenza prevale la maggiore anzianità anagrafica.
Queste, in ordine di priorità, le precedenze previste dal CCNI:
- Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
- Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative [d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92; e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92];
- Assistenza [g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità; h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i. personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità];
- Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
- Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ;
- Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.
Quanto alle preferenze esprimibili o meglio alla prima preferenza da esprimere, da parte del personale che fruisce di una della sopra elencate precedenze, leggi qui
Documentazione precedenza punto 3
Il CCNI 2019/22 rinvia all’OM sulla mobilità per la documentazione relativa alla precedenza di cui al punto 4 sopra riportato e per le dichiarazioni relative al ricongiungimento. Pertanto, sebbene non richiamata esplicitamente e considerato che non sono fornite indicazioni in merito, la medesima ordinanza sulla mobilità può essere ritenuta il riferimento anche per la documentazione della precedenza Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.
La citata precedenza contempla tre fattispecie, in ordine di priorità:
- d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92;
- e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92.
Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92
Il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92, al fine di fruire della precedenza, deve allegare all’istanza online la relativa certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche delle ASL, di cui all’articolo 4 della legge n. 104/92.
Nell’OM n. 45/2022 si precisa che per il succitato personale è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/1950, riconosciute alle medesime. All’istanza, dunque, vanno allegate le predette certificazioni.
Personale docente che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo
Il personale docente (non necessariamente disabile), che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio la chemioterapia), deve allegare all’istanza le certificazioni attestanti l’assiduità della terapia e l’istituto presso cui la stessa (terapia) viene effettuata.
Le certificazioni devono essere rilasciate dall’ASL competente.
Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92
Il personale con grave disabilità (art. 33/6 della legge 104/92), al fine di fruire della precedenza, deve allegare all’istanza la certificazione o copia autenticata rilasciata dall’ASL, da cui risulti la situazione di gravità della disabilità, come leggiamo nell’OM 45/2022:
e) tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
i. per le persone disabili maggiorenni di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità la situazione di gravità deve risultare
Precisiamo che i docenti di cui sopra, oltre alle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per fruire della precedenza, devono allegare all’istanza le altre previste dichiarazioni (ricongiungimento, figli …).
Compilazione istanza
I docenti interessati devono indicare la precedenza, di cui beneficiano, nella specifica sezione della domanda online (per l’accesso alla domanda e alle sezioni leggi qui):
Il personale:
- disabile, di cui all’articolo 21 della legge 104/92, deve indicare “SI” nel punto 3 dell’immagine sopra riportata;
- che ha bisogno di cure a carattere continuativo, deve indicare il comune dove effettua le cure nel punto 4 dell’immagine sopra riportata;
- disabile, di cui all’articolo 33/6 della 104/92, deve deve indicare “SI” nel punto 5 dell’immagine sopra riportata.