Assegnazioni provvisorie docenti 2022, precedenza assistenza soggetti con disabilità e figli sino a 12 anni. Documentazione domanda

I docenti, che usufruiscono di una delle precedenze previste dal CCNI 2019/22, devono allegare alla domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione la prevista documentazione. Precedenza assistenza soggetti con disabilità e figli d’età inferiore a 6 anni ovvero superiore a 6 e inferiore a 12 anni: dichiarazioni, documentazioni e compilazione istanza.
Domande
Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID (la domanda è cartacea solo per gli insegnanti di religione cattolica e per il personale educativo).
Precedenze
I docenti beneficiari di una delle precedenze di cui all’articolo 8 del CCNI 2019/22, a prescindere dal punteggio, ottengono il movimento prima dei colleghi privi di precedenza. A parità di precedenza prevale il maggior punteggio, mentre a parità di punteggio e precedenza prevale la maggiore anzianità anagrafica.
Queste, in ordine di priorità, le precedenze previsti dal CCNI:
- Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
- Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative [d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92; e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92];
- Assistenza [g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità; h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i. personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità];
- Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
- Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
- Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.
Quanto alle preferenze esprimibili o meglio alla prima preferenza da esprimere, da parte del personale che fruisce di una della sopra elencate precedenze, leggi qui
Documentazione precedenza punto 4
Il CCNI 2019/22, prorogato per l’a.s. 2022/23, fornisce apposite indicazioni in merito alla documentazione delle istanze per chi usufruisce della precedenza di cui al punto 4 (Assistenza) sopra riportato; per il medesimo motivo, il Contratto rinvia all’OM sulla mobilità ove sono fornite indicazioni più dettagliate (precisiamo che il CCNI 2019/22, alla luce della data di sottoscrizione, rinvia all’O.M. 203/2019, tuttavia il riferimento più recente è l’OM n. 45/2022 che, tra l’altro, non presenta differenze in merito alla documentazione delle istanze rispetto all’OM precedente).
La precedenza in esame, ossia quella di cui al punto IV dell’articolo 8 del CCNI 2019/2022, comprende, in ordine di priorità, le seguenti fattispecie:
- g. genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità;
- h. coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
- i. personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
- l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
- m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
- n. unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
Genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità
Il genitore, anche adottante o chi eserciti la tutela legale, di soggetto con disabilità grave ovvero fratelli/sorelle conviventi (qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili ovvero perché deceduti) devono allegare all’istanza la certificazione, rilasciata dall’ASL competente e attestante la gravità della disabilità dell’assistito.
La certificazione può anche essere rivedibile, purché la durata del riconoscimento superi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria; la stessa, inoltre, deve indicare l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale.
Oltre alla certificazione suddetta, è necessario allegare all’istanza quanto di seguito indicato (le dichiarazioni indicate di seguito sono redatte ai sensi del DPR n. 445/2000):
- dichiarazione che attesti il rapporto di parentela ovvero di adozione del soggetto con grave disabilità;
- dichiarazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto con grave disabilità in istituto specializzato;
- dichiarazione del domicilio/residenza del soggetto con grave disabilità (ai sensi dell’art. 7/8 de CCNI il domicilio dell’assistito, qualora in comune differente, è considerato al pari della residenza);
- in caso di tutela legale, oltre alle succitate dichiarazioni, dichiarazione riportante gli estremi del provvedimento giudiziario relativo alla predetta tutela. Si precisa, al riguardo, che il predetto istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell’amministratore di sostegno;
- nel caso di fratelli/sorelle, oltre alle succitate dichiarazioni, documentazione attestante l’invalidità dei genitori ovvero dichiarazione relativa alla scomparsa degli stessi (genitori).
Coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità
Il coniuge/parte dell’unione civile di soggetto con disabilità grave deve allegare all’istanza la certificazione, rilasciata dall’ASL competente, attestante la gravità della disabilità e la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale dell’assistito. La certificazione può anche essere rivedibile, purché la durata del riconoscimento superi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
Oltre alla certificazione suddetta, è necessario allegare all’istanza quanto di seguito indicato (le dichiarazioni indicate di seguito sono redatte ai sensi del DPR n. 445/2000):
- dichiarazione che attesti il rapporto di coniugio con il soggetto con grave disabilità;
- dichiarazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto con grave disabilità in istituto specializzato;
- dichiarazione del domicilio/residenza del soggetto con grave disabilità (ai sensi dell’art. 7/8 de CCNI il domicilio dell’assistito, qualora in comune differente, è considerato al pari della residenza).
Personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore
I docenti, che assistono il genitore con disabilità grave, devono allegare all’istanza la certificazione, rilasciata dall’ASL competente, attestante la gravità della disabilità e la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale dell’assistito. La certificazione può anche essere rivedibile, purché la durata del riconoscimento superi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
Oltre alla certificazione suddetta, è necessario allegare all’istanza quanto di seguito indicato (le dichiarazioni indicate di seguito sono redatte ai sensi del DPR n. 445/2000):
- dichiarazione che attesti il rapporto di parentela con il soggetto con grave disabilità;
- dichiarazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto con grave disabilità in istituto specializzato;
- dichiarazione del domicilio/residenza del soggetto con grave disabilità (ai sensi dell’art. 7/8 de CCNI il domicilio dell’assistito, qualora in comune differente, è considerato al pari della residenza);
- dichiarazione dell’attività di assistenza con carattere di unicità (tale dichiarazione non è necessaria in caso di convivenza con il soggetto con grave disabilità), in quanto il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive.
Lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni
Gli interessati devono attestare con apposita dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, l’esistenza del figlio e la relativa età. In caso di adozione e affidamento, si deve attestare, anche con la relativa documentazione, la data di ingresso in famiglia del minore.
Lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni
Gli interessati devono attestare con apposita dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, l’esistenza del figlio e la relativa età. In caso di adozione e affidamento, si deve attestare, anche con la relativa documentazione, la data di ingresso in famiglia del minore. Tale precedenza, come sopra riportato, si applica solo alle assegnazioni interprovinciali.
Unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità
Il personale interessato deve allegare all’istanza la certificazione, rilasciata dall’ASL competente, attestante la gravità della disabilità e la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale dell’assistito. La certificazione può anche essere rivedibile, purché la durata del riconoscimento superi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
La precedenza, come detto, è riconosciuta all’unico parente o affine entro il secondo grado; a quelli di terzo grado nel solo caso in cui i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore). La medesima precedenza è riconosciuta all’unico affidatario della personale con grave disabilità.
Oltre alla certificazione attestante la gravità della disabilità e la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale, è necessario allegare all’istanza quanto di seguito indicato (le dichiarazioni indicate di seguito sono redatte ai sensi del DPR n. 445/2000):
- dichiarazione che attesti il rapporto di parentela/affinità ovvero di affidamento del soggetto con grave disabilità;
- dichiarazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto con grave disabilità in istituto specializzato;
- dichiarazione del domicilio/residenza del soggetto con grave disabilità (ai sensi dell’art. 7/8 de CCNI il domicilio dell’assistito, qualora in comune differente, è considerato al pari della residenza);
- dichiarazione dell’attività di assistenza con carattere di unicità , in quanto eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive (tale dichiarazione non è necessaria in caso di convivenza con il soggetto con grave disabilità);
- nel caso di parenti e affini entro il terzo grado, idonea documentazione attestante che i genitori o il coniuge/parte dell’unione civile siano anch’essi affetti da patologie invalidanti ovvero dichiarazione che i genitori o il coniuge/parte dell’unione civile abbiano compiuto 65 anni di età ovvero dichiarazione che i genitori o il coniuge/parte dell’unione civile siano deceduti o mancanti.
Precisiamo che i docenti di cui sopra, oltre alle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per fruire della precedenza, devono allegare all’istanza le altre previste dichiarazioni.
Compilazione istanza
I docenti interessati devono indicare la precedenza, di cui beneficiano, nella specifica sezione della domanda online (per l’accesso alla domanda e alle sezioni leggi qui), inserendo “SI” in corrispondenza del campo relativo alla precedenza di interesse:
- Campo 6: genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità (ovvero fratelli/sorelle)
- Campo 7: coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità
- Campo 8: figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore
- Campo 9: lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni
- Campo 10: lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni
- Campo 11: unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità
Qui la guida per immagini relative alla compilazione della sezione della domanda “Precedenze”