Assegnazioni provvisorie docenti 2022, domanda: requisiti, provincia, classi concorso e prima preferenza

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I docenti interessati possono presentare istanza di assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2022/23, dal 20 giugno al 4 luglio 2022. Requisiti, provincia, precedenze e preferenze, documentazione domande.

Proroga CCNI 2019/22

Il MI, con nota n. 23439 del 17 giugno 2022, ha indicato le date di presentazione delle istanze di assegnazione provvisoria e utilizzazione, comunicando altresì l’intesa raggiunta con i sindacati per prorogare, per l’a.s. 2022/23, il CCNI 2019/22, in attesa della riscrittura del nuovo contratto, che dovrà recepire le novità normative relative ai vincoli di permanenza nella scuola di titolarità. In virtù della predetta proroga, per il prossimo anno scolastico, non ci sarà vincolo alcuno ai fini della presentazione delle domande.

Domande

Le istanze di assegnazione provvisoria e utilizzazione, come detto all’inizio, si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID.

Requisiti

L’assegnazione provvisoria si può chiedere a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI.

Chi può presentare domanda

Ricorrendo uno dei motivi suddetti, possono presentare domanda di assegnazione tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e nell’a.s. 2021/22. Non possono invece presentarla i docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23.

Provincia

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia (domanda provinciale oppure interprovinciale) indicando nella domanda sino ad massimo di 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e di 15 per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Posto/classe di concorso

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per:

  • la classe di concorso/posto di titolarità;
  • una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità (in tal caso si deve essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta);
  • un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità (in tal caso si deve essere in possesso dell’abilitazione per il posto/classe di concorso richiesta e si deve aver ottenuto la conferma nel ruolo di appartenenza);
  • soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto;
  • posto comune e sostegno, dai docenti titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale;
  • le sole assegnazioni interprovinciali, anche per posti di sostegno dai docenti senza titolo di specializzazione, a condizione che stiano stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno.

Precisiamo che la richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso/posto diverso da quello di titolarità è aggiuntiva rispetto alla richiesta per la classe di concorso/posto di titolarità, per cui gli interessati devono comunque chiedere l’assegnazione per la propria classe di concorso/posto e in aggiunta per altra classe di concorso/posto.

Preferenze

Le preferenze esprimibili, come detto sopra, sono massimo 20 per la scuola dell’infanzia/primaria e 15 per la secondaria di primo e secondo grado. Le preferenze possono essere indifferentemente sia analitiche che sintetiche:

  • scuola (analitica)
  • comune (sintetica)
  • distretto (sintetica)
  • provincia (sintetica)

Ricongiungimento: preferenze e decorrenza iscrizione anagrafica

In caso di richiesta di assegnazione per ricongiungimento (ai genitori, al coniuge/parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli), la prima preferenza da esprimere nella domanda è il comune di ricongiungimento (ossia quello in cui risiede la persona cui ci si intende ricongiungere) o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Se nel comune di ricongiungimento non esistono scuole esprimibili (ad esempio: docente insegna la classe di concorso X non presente nelle scuole del comune oppure docente insegna in una scuola secondaria di secondo grado e nel comune di ricongiungimento vi sono solo istituti comprensivi), nella domanda si indica una scuola del comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

L’indicazione del comune di ricongiungimento (o viciniore) è obbligatoria (anche in caso di comuni con una sola istituzione scolastica), nel caso in cui si esprimano preferenze (analitiche e/o sintetiche) per altro/i comune/i.

Precisiamo che:

  • in caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento, la domanda non è annullata, ma sarà presa in considerazione soltanto per le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità;
  • la persona, cui ci si intende ricongiungere, deve risiedere nel comune richiesto da almeno tre mesi, antecedenti al termine di scadenza delle domande (ossia il 4 luglio 2022);
  • la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nei quali deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde, quando si tratta di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda (in tal caso è necessaria la relativa dichiarazione del datore di lavoro);
  • ciò che conta è la residenza della persona, cui si chiede il ricongiungimento, e non quella del docente richiedente.

Precedenze

L’articolo 8 del CCNI 2019/22 indica quali sono le precedenze applicabili nelle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione, che permettono ai docenti, che ne usufruiscono, di ottenere il movimento prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. A parità di precedenza prevale il punteggio, mentre a parità di precedenza e punteggio prevale l’anzianità anagrafica.

Nella domanda il docente, che ne usufruisce, deve indicare la relativa preferenza. Ecco quali sono, in ordine di priorità:

  1. Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
  3. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative [d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92; e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92];
  4. Assistenza [g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità; h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i. personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità];
  5. Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
  6. Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.

Evidenziamo che, per usufruire della procedenza, i docenti di cui:

  • al punto 3  lettera e), devono esprimere come prima preferenza il comune ovvero una scuola compresa in esso, ove esista il centro di cura specializzato in cui svolgono la relativa terapia (in caso di assenza di scuole esprimibili nel predetto comune e in caso si intendano esprime altre preferenze, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
  • al punto 3  lettera f), devono esprimere come prima preferenza il comune di residenza ovvero una o più scuole comprese in esso (in caso di assenza di scuole esprimibili nel predetto comune e in caso si intendano esprime altre preferenze, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
  • al punto 4  (lettere: g, h, i n), devono esprimere come prima preferenza il comune di assistenza ovvero una o più scuole comprese in esso (in caso di assenza di scuole esprimibili nel predetto comune e in caso si intendano esprime altre preferenze, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
  • al punto 6, devono esprimere come prima preferenza sintetica il comune ovvero il distretto sub-comunale (anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ) nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge/parte dell’unione civile oppure nel quale lo stesso abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo; la precedenza è riconosciuta anche nel caso in cui si esprima come prima preferenza una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni (in caso di assenza di posti esprimibili nel predetto comune, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
  • al punto 7, devono esprimere come prima preferenza sintetica il comune ovvero il distretto sub-comunale (anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ) nel quale esercitano il mandato; la precedenza è riconosciuta anche nel caso in cui si esprima come prima preferenza una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni (in caso di assenza di posti esprimibili nel predetto comune, vedi quanto detto sopra in riferimento al comune di ricongiungimento);
  • al punto 8 (precedenza valida per le sole assegnazioni interprovinciali), devono dichiarare di aver svolto attività sindacale nella provincia richiesta e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Nei casi di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di riferimento [ossia in cui è presente il centro di cura ovvero di residenza (punto 3 – lettere e. ed f.), di assistenza (punto 4), dove è stato trasferito d’ufficio il coniuge/parte dell’unione civile o dove lo stesso abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo (punto 6) ovvero di svolgimento del mandato (punto 7)], la precedenza non viene riconosciuta e le preferenze espresse sono considerate solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

Documentazione domande

La domanda di assegnazione provvisoria va corredata dalle dichiarazioni/documentazioni necessarie per: attestare l’esistenza del motivo per cui si chiede l’assegnazione provvisoria; aver attribuito il previsto punteggio; usufruire di un’eventuale precedenza.

Di seguito le dichiarazioni/documentazioni da inserire nelle istanze (l’elenco non è esaustivo, in quanto vi possono essere altre situazioni da attestare, a seconda delle singole posizioni):

  • dichiarazione esigenze di famiglia ovvero certificazione sanitaria che attesti le gravi esigenze di salute del richiedente;
  • dichiarazione iscrizione anagrafica (per chi chiede ricongiungimento) ovvero, in caso di ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile/convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data ultima di presentazione delle istanza, la relativa dichiarazione del datore di lavoro;
  • dichiarazioni e/o certificazioni per usufruire di una delle precedenze previste dal CCNI.

Le dichiarazioni/documentazioni vanno allegate alla domanda online. A tal fine, è necessario dapprima caricarle a sistema (ossia su Istanze Online).  Leggi “Assegnazioni provvisorie 2022/23, come caricare gli allegati da inserire nella domanda. GUIDA PER IMMAGINI” per approfondire come caricare gli allegati a sistema.

Nota

CCNI 2019/22

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