Assegnazioni provvisorie docenti 2021, valutazione del punteggio: le FAQ

Assegnazioni provvisorie docenti anno scolastico 2021/22: per il punteggio si valutano solo le esigenze di famiglia, niente servizio e titoli. Il punteggio spettante per l’assegnazione provvisoria viene valutato sulla base della tabella allegata al CCNI sulla mobilità annuale (Allegato 3- Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo)
Quale punteggio si considera
Il docente che chiede assegnazione provvisoria non può far valere, per il movimento richiesto, il punteggio per l’anzianità di servizio e per i titoli in suo possesso. L’unico punteggio valutabile per l’assegnazione provvisoria è quello determinato dalle esigenze di famiglia.
Tipo di esigenza e punteggio corrispondente
Come indicato nel dettaglio nella succitata tabella di valutazione, vengono distinte quattro tipologie di esigenze, identificate dalle lettere A), B), C) e D).
I punteggi spettanti per ogni voce sono cumulabili tra loro.
Vediamole nel dettaglio:
A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati ………………………………………………………………………… punti 6
B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età ……………………………punti 4
C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro………………………………………………punti 3
D) per la cura e l’assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto …………………………………………………………………….punti 6
Chiarimenti esplicativi per ogni esigenza valutabile
La valutazione delle esigenze indicate è condizionata dalla presenza di specifici requisiti, esplicitati nelle note esplicative della tabella di valutazione
Punteggio ricongiungimento
Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 del contratto, a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratta di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.
Il punteggio di ricongiungimento spetta, chiaramente, solo per le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento e non per le preferenze espresse su altri comuni
Per il ricongiungimento ai genitori il punteggio spetta se almeno uno dei genitori ha compiuto 65 anni di età. Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
Punteggio figli minori
Il punteggio per i figli minori, differenziato in base all’età, è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
Questo punteggio spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda
Punteggio per cura/assistenza figlio disabile o tossicodipendente e per cura/assistenza del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro
La valutazione, nel comune in cui è possibile l’assistenza, è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura
b) figlio disabile, ovvero o parte dell’unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990
In caso di parità di precedenze e punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica
Quale punteggio? Casi possibili
Nonostante il fatto che le voci utili per la valutazione del punteggio per l’assegnazione provvisoria siano poche, vi è la possibilità di casi molto diversi tra loro che determinano diversi punteggi, anche per la stessa domanda del singolo docente, e non si esclude la possibilità che possa essere disposta l’assegnazione provvisoria con punteggio zero.
Vediamo i diversi casi
Docente con figli minori che chiede ricongiungimento al coniuge
Il docente con figli minori che chiede ricongiungimento al coniuge ha diritto sempre al punteggio per i figli minori, per qualsiasi preferenza espressa nella domanda e ha diritto ai 6 punti di ricongiungimento solo nel comune di residenza del coniuge.
La sua domanda di assegnazione provvisoria potrà, quindi, essere valutata con due punteggi differenti a seconda che la preferenza esaminata sia ubicata nel comune in cui spettano 6 punti o in comune diverso.
Quindi si avrà:
1- per scuola nel comune di ricongiungimento : 6 punti ricongiungimento + punteggio figli minori
2- per scuola in altro comune: punteggio figli minori
Docente senza figli minori che chiede ricongiungimento al coniuge
In questo caso l’unico punteggio valutabile è quello di ricongiungimento che spetta esclusivamente per le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento
Anche in questo caso la domanda di assegnazione provvisoria potrà essere valutata con due punteggi differenti a seconda delle preferenze esaminate.
Quindi si avrà:
1- per scuola nel comune di ricongiungimento : 6 punti ricongiungimento
2- per scuola in altro comune: zero punti
Docente con figli minori che chiede ricongiungimento ai genitori
In questo caso si possono distinguere due situazioni a seconda dell’età anagrafica dei genitori, in quanto il punteggio di ricongiungimento spetta, nel comune di residenza del genitore, soltanto se la sua età anagrafica è superiore a 65 anni.
Vediamo i diversi casi
Genitore con più di 65 anni
1- per scuola nel comune di ricongiungimento : 6 punti ricongiungimento + punteggio figli minori
2- per scuola in altro comune: punteggio figli minori
Genitore con meno di 65 anni
1- per scuola nel comune di ricongiungimento : punteggio figli minori
2- per scuola in altro comune: punteggio figli minori
In questo caso il punteggio spettante è lo stesso per tutte le preferenze espresse nella domanda, sia nel comune di ricongiungimento che in altri comuni
Docente senza figli minori che chiede ricongiungimento ai genitori
In questo caso l’unico punteggio valutabile è quello per il ricongiungimento, se vi sono i requisiti anagrafici dei genitori
Questi i due casi possibili:
Genitore con più di 65 anni
1- per scuola nel comune di ricongiungimento : 6 punti ricongiungimento
2- per scuola in altro comune: zero punti
Genitore con meno di 65 anni
1- per scuola nel comune di ricongiungimento : zero punti
2- per scuola in altro comune: zero punti
In questo caso non spetta alcun punteggio per qualsiasi preferenza espressa nella domanda, sia nel comune di ricongiungimento che in altri comuni
Chiarimenti sul punteggio zero
È utile chiarire che l’assegnazione provvisoria con punteggio zero non corrisponde alla mancanza di requisiti per presentare domanda.
In ogni caso la possibilità di presentare domanda è garantita soltanto ai docenti che hanno una delle motivazioni indicate nell’art.7 del CCNI.
Il punteggio scaturisce dalle valutazioni precedentemente indicate e potrebbe essere zero anche se il docente è in possesso dei requisiti
In assenza di requisiti, quindi, non si può presentare domanda di assegnazione provvisoria, neanche a punteggio zero.