Assegnazioni provvisorie assunti a tempo indeterminato 23/24: anno di prova non è requisito. Richiesta comune titolarità

I docenti assunti in ruolo nel 23/24, ai fini della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, non devono aver superato necessariamente l’anno di prova.
CCNI
Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria anche per l’a.s. 2024/25 sono disciplinate dal CCNI 19/22, prorogato tramite l’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024.
La suddetta Ipotesi di Intesa, oltre a prorogare per l’a.s. 2024/25 il CCNI 19/22, ha introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21, volte a garantire la partecipazione alle procedura di mobilità anche annuale a determinate categorie di personale. Ecco quali
Domande: tempistica e modalità presentazione
Le domande di assegnazione provvisoria (e anche di utilizzazione) si presentano dall’11 al 24 luglio p.v., come indicato dal MIM nella nota n. 38631 del 4 luglio scorso.
Nella nota del 4 luglio sono indicate anche le modalità di presentazione delle istanze, modalità differenti per i docenti già di ruolo e per quelli con incarico finalizzato al ruolo:
- i docenti di ruolo presentano la domanda tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID; si deve essere inoltre abilitati al servizio;
- i docenti con incarico finalizzato al ruolo presentano domanda utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM nella pagina mobilità, modelli da inoltrare all’USP della provincia richiesta, secondo quanto indicato nel codice dell’amministrazione digitale (es. tramite PEC).
Chi può presentare domanda e perché
In presenza di uno dei previsti motivi, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, anche se eventualmente soggetti ad uno dei vincoli previsti dal CCNI 22/25 e relativi ai trasferimenti e ai passaggi. Tali vincoli, infatti, riguardano la sola mobilità territoriale e professionale);
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
- i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 da concorso straordinario bis, da GPS sostegno procedura a.s. 22/23 e da GPS posto comune e sostegno procedura a.s. 21/22, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
- i docenti assunti GPS sostegno procedura a.s. 23/24: possono presentare domanda provinciale e interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l’anno di prova (come sappiamo si può presentare domanda o provinciale o interprovinciale; nell’uno e nell’altro caso, tali docenti devono rientrare nelle deroghe summenzionate).
Questi i sopra accennati motivi per chiedere l’assegnazione (uno solo dei seguenti):
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Provincia, preferenze, divieti, posti
La domanda di assegnazione provvisoria:
- può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico; ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO
- non può essere presentata per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22;
- può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione).
Docenti ruolo 23/24
Una delle domande più frequenti poste in redazione riguarda il superamento dell’anno di prova, ai fini della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24. Tale domanda non è posta dagli assunti in ruolo da concorso straordinario bis nel 23/24, in quanto per tali docenti il superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del percorso universitario sono propedeutici al ruolo stesso.
Ribadiamo che agli assunti in ruolo nel 2023/24 non è richiesto il superamento dell’anno di prova, ai fini della presentazione della domanda: non è previsto né dal CCNI 19/22 (tranne per chi chiede un anche un grado di istruzione diverso da quello di titolarità) né dall’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno u.s.
Nell’Ipotesi di Intesa, infatti, in riferimento ai neoassunti in ruolo 23/24 così leggiamo nell’art. 1, commi 2 e 5:
- comma 2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE. Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza.
- comma 5. Considerato quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, del CCNL, ai docenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale purché rientrino nelle seguenti categorie … [in sostanza, si dispone l’applicazione delle deroghe ai docenti di cui al comma 2 sopra riportato (oltre che a quelli del comma 3), ove rientrano anche gli assunti in ruolo da straordinario bis nel 23/24, al fine di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale].
In definitiva, come si può leggere nei commi sopra riportati, né nel comma 2 né nel comma 5, è richiesto per gli assunti in ruolo nel 23/24 il superamento dell’anno di prova, ai fini della presentazione della domanda di assegnazione (diversamente da quanto chiesto ai docenti con incarico finalizzato al ruolo).
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono stata assunta a tempo indeterminato nel 23/24 in surroga poiché successivamente al primo settembre. Ho avuto la mia sede assegnata a Roma con le procedure di mobilità ma si trova in un distretto molto distante da casa mia. Dato che ho una figlia di 4 anni e sono genitore unico posso chiedere assegnazione provvisoria in un distretto sempre della città di Roma vicino casa mia ?
Un sindacato mi ha risposto di no perché non ho superato l’anno di prova ma in realtà io l anno di prova da indicazioni dell’USR lo devo fare l’anno prossimo. Non sono sicura di quanto mi è stato riferito poiché non è come intendo io leggendo il decreto.
Come chiarito sopra, per gli assunti in ruolo nel 23/24, come nel caso della lettrice, non è richiesto il superamento dell’anno di prova (la lettrice, ricordiamolo, ha decorrenza giuridica 1° settembre 2023 ed economica 1° settembre 2024, in quanto individuata dopo il 31 agosto).
Quanto alla possibilità di richiesta di assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, come leggiamo nell’art. 7/1 del CCNI 19/21 e come sopra riportato, l’assegnazione non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.
La lettrice è titolare in un comune suddiviso in distretti sub-comunali e fruisce della precedenza di cui all’art. 8/1, punto IV – lettera l), del CCNI 19/22, in quanto madre di una figlia di età inferiore a 6 anni): l) ai sensi dell’art. 42 bis del D. lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del 0.1gs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
Pertanto, la stessa può presentare la domanda di assegnazione per il sub-distretto comunale in questione.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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