Assegnazioni provvisorie 23/24, classi di concorso accorpate. Che fare?

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I docenti appartenenti a classi di concorso accorpate potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche per la classe di concorso per cui si sono “ritrovati” abilitati.

Classi concorso accorpate

Il DM n. 255/2023, come scritto più volte, ha determinato l’accorpamento di alcune classi di concorso, quali:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).

I docenti abilitati in una delle suddette classi di concorso, in virtù dell’accorpamento, sono abilitati anche nell’altra classe di concorso aggregata, come chiarito dal MIM ai sindacati e come scritto nell’OM 30/2024 in riferimento ai passaggi di ruolo (art. 14/3): Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.

I docenti che si trovano nella condizione sopra descritta, pertanto, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche per la classe di concorso relativamente alla quale hanno conseguito l’abilitazione in virtù dell’accorpamento in esame. Vero è che nell’Ipotesi di Intesa non vi è alcun riferimento in merito, ma è altrettanto vero che nel prorogato CCNI sulle assegnazioni provvisorie 2019/22, laddove si parla di assegnazione su altra classe di concorso/posto/grado di istruzione, si rinvia (per i titoli richiesti, ossia l’abilitazione/specializzazione nel caso del sostegno) al CCNI sulla mobilità la cui applicazione è definita nell’annuale OM che, per l’a.s. 2024/25, è stata la succitata OM 30/2024.

Ricordiamo di seguito quali sono i motivi per chiedere l’assegnazione provvisoria, la provincia per cui richiederla, le preferenze esprimibili nella domanda, nonché le classi di concorso/posti/gradi richiedibili.

Assegnazione provvisoria

INTESA MIM-OOSS – Il MIM, con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta con i sindacati il 27 giugno u.s., ha dato il via alle operazioni che condurranno alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 e ai relativi provvedimenti. A breve saranno comunicate le date di presentazione delle istanze.

MOTIVI – La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

PROVINCIA –  La domanda di assegnazione può essere presentata per una sola provincia. Pertanto, l’istanza si presenta o per la provincia di titolarità oppure per un’altra sola provincia diversa da quella di titolarità (domanda provinciale o interprovinciale).

PREFERENZE – Nella domanda è possibile esprimere sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite è quello numerico. ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA: in presenza di uno dei sopra elencati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti assunti … LEGGI QUI

Domanda per altra classe di concorso

Come leggiamo nell’articolo 7, comma 4, del prorogato CCNI 2019/22, la domanda di assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione ovvero per altra tipologia di posto per la quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sui sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

Al fine suddetto, ossia di presentare domanda per una classe di concorso/grado diverso da quello di titolarità si deve essere in possesso del titolo valido per la mobilità professionale, ossia dell’abilitazione per la classe di concorso/posto richiesto. Inoltre, in caso la richiesta riguardi un un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, l’interessato deve aver superato l’anno di prova nel grado di titolarità (come si legge nel comma 5 del succitato art. 7).

Evidenziamo che la richiesta di assegnazione per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione ovvero per altra tipologia di posto è aggiuntiva rispetto a quella per la classe di concorso/posto/grado di titolarità. Ciò vuol dire che l’interessato deve chiedere l’assegnazione provvisoria per la classe di concorso/posto/grado di titolarità e può chiederla anche per altra classe di concorso/posto/grado di istruzione diversi rispetto a quelli di titolarità. Non è pertanto possibile chiedere l’assegnazione soltanto per una classe di concorso, posto o grado di istruzione differenti da quelli di titolarità.

Conclusioni

La situazione descritta nel paragrafo precedente è quella in cui si trovano i docenti titolari su una delle classi di concorso oggetto di accorpamento (ai sensi del DM 255/2023), i quali possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche per la classe di concorso relativamente alla quale si sono ritrovati abilitati in virtù del medesimo accorpamento.

Considerato che l’accorpamento ha riguardato classi di concorso relative a gradi di istruzione diversi (primo e secondo grado), ai fini della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria anche per l’altra classe di concorso, i docenti interessati devono aver superato l’anno di prova nella classe di concorso o meglio nel grado di istruzione di titolarità. Ribadiamo che va chiesta sempre la classe si concorso di titolarità e in aggiunta la nuova classe. Trattanosi di gradi diversi, inoltre, si presentano due distinte istanze.

Esempio 1: docente titolare nella classe di concorso A-12; in virtù dell’accorpamento è abilitato anche nella A-22; ha superato l’anno di prova nella A-12; potrà chiedere assegnazione provvisoria per la A-12 e, in aggiunta, per la A-22. Non potrà chiedere assegnazione provvisoria soltanto per la A-22.

Esempio 2: docente titolare nella classe di concorso A-12; in virtù dell’accorpamento è abilitato anche nella A-22; non ha ancora svolto e superato l’anno di prova nella A-12; potrà chiedere assegnazione provvisoria per la A-12 ma non per la A-22.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente di lettere di ruolo. Sono entrato col concorso straordinario vincendo per la classe di concorso A022. Quest’ anno devo chiedere assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge ed esprimerò le 15 preferenze. Volevo chiedere: essendo state accorpate le classi di concorso A022 e A012, quindi oggi solo A012…nei comuni di preferenza che selezionerò, verrà valutata solo la possibilità per le medie o posso anche essere assegnato alle superiori? Grazie.

Ricordiamo che ai sensi del DM 255/2023, nonostante l’accorpamento delle classi di concorso in esame, i ruoli restano distinti, per cui il lettore dovrà presentare domanda per il primo grado, ove esprimerà le 15 previste preferenze, e un’altra domanda per il secondo grado, ove esprimerà le previste 15 preferenze. Trattasi di domande diverse, per cui vanno espresse 15 preferenze al massimo nell’una e 15 al massimo nell’altra.

Sottolineiamo, come detto sopra, che la richiesta di assegnazione per una classe di concorso diversa da quella di titolarità è aggiuntiva, per cui sarà valutata solo in mancanza di disponibilità per la classe di concorso di titolarità, secondo quanto indicato nell’art. 7 del CCNI 19/222:

  • l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso …

e tenuto conto della precisazione contenuta sempre nel medesimo art. 7:

  • l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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